Leverage buy out: deducibili gli interessi passivi per le società veicolo

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Con la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento (c.d. leverage buy out), con particolare riguardo al tema della deducibilità degli interessi passivi ed il trattamento delle componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in paesi esteri.

In pratica, la Circolare precisa come, per i soggetti Ires, gli interessi passivi derivanti da tali operazioni debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili. Naturalmente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 del Tuir, che ne fissa la disciplina e, ove applicabili, secondo quanto previsto dalle regole relative al transfer pricing.

Inoltre, il principio d’inerenza riguardo la deducibilità degli interessi passivi è da ritenere sostenibile sia nel caso in cui l’operazione di acquisizione con indebitamento sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

L’operazione in questione rappresenta una tecnica finanziaria d’acquisto di partecipazioni attraverso il ricorso all’indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l’acquisizione della società target utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata.
Il documento di prassi, accompagnato da un comunicato stampa, passa in rassegna la disciplina fiscale cui sottoporre le componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi originati dai prestiti contratti da un’apposita società veicolo, “Special Purpose Vehicle (SPV)” posta in essere per l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società “target”. In buona sostanza, spiega il documento di prassi, è da ritenersi che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da tali operazioni debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili. Naturalmente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 del Tuir, che ne fissa la disciplina e, ove applicabili, secondo quanto previsto dalle regole relative al transfer pricing.
Il principio d’inerenza deve ritenersi verificato sia nel caso in cui l’operazione di acquisizione con indebitamento sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.
Il documento di prassi, inoltre, chiarisce che in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo, SPV, per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione antielusiva del c.d. “test di vitalità economica”.
Una variante dell’operazione di leverage buy out consiste nella fusione tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l’acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In virtù della fusione, in particolare, si così possibile l’allocazione del debito al livello dei flussi di cassa operativi. In questo caso l’operazione si definisce “merger leveraged buy out” (MLBO).
Tali operazioni, spiega l’Agenzia, trovano nella fusione l’epilogo razionale dell’acquisizione guidata mediante indebitamento. Fusione necessaria anche perché posta a garanzia di rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Dunque, la struttura scelta risponde a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dagli stessi finanziatori terzi.
Conseguentemente, difficilmente potrebbe essere vista come finalizzata ad un indebito vantaggio fiscale e quindi di natura elusiva. Pertanto, prosegue il documento di prassi, in questi casi le eventuali contestazioni formulate sulla base del divieto di abuso del diritto dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate. Naturalmente, a condizione che nei singoli casi non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità di natura elusiva.
L’ultima parte della circolare si occupa delle modalità e temi da sviluppare in sede di controllo in presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in paesi esteri. Vengono affrontate, tra l’altro, le tematiche connesse: al trattamento fiscale dei costi per servizi addebitati da parte del gestore del fondo o di entità a lui riconducibili alle società target o alla SPV; all’applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi destinati ai soggetti finanziatori; alla qualificazione fiscale del debito tecnicamente individuato con il nome di shareholder loan; all’applicazione delle ritenute sui flussi di dividendi corrisposti dalla BidCo/MergerCo alla controllante estera e/o trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall’exit dall’operazione di investimento.

Fonte: Il Sole 24 Ore – IPSOA

Studio Giuliano e Di Gravio

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