Accordo tra Italia e Liechtenstein sul segreto bancario.

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Accordo tra Italia e Liechtenstein sul segreto bancario.

Con un comunicato stampa del 26 febbraio 2015, il MEF rende noto che l’Italia e il Liechtenstein hanno siglato l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali, analogamente a quanto avvenuto con la Svizzera, l’Accordo pone fine al segreto bancario.

L’accordo tra i due Paesi, basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA)consentirà di sviluppare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, permetterà  lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte e quindi rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.

Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali né opporre il segreto bancario.

Il Protocollo aggiuntivo, che disciplina le richieste di gruppo, consentirà, invece, di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l’intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Liechtenstein.

L’Accordo sullo scambio di informazioni e il Protocollo aggiuntivo si applicano dopo la ratifica da parte dei Parlamenti dei rispettivi Paesi, a decorrere della firma, di conseguenza lo scambio di informazioni potrà riguardare elementi in essere alla data del 26 febbraio 2015.

Con la firma il Lienchestein viene considerato ai fini della Voluntary Disclosure un Paese ‘non black list’, consentendo così ai cittadini italiani che vi detengono in maniera illegale patrimoni/attività di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge ( ovvero pagamento per intero delle imposte e sanzioni ridotte con dimezzamento degli anni da regolarizzare).

Oltre all’Accordo e al Protocollo aggiuntivo i ministri hanno firmato anche una Dichiarazione congiunta di carattere politico, con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale Ocse dal 2017. L’Italia, subito dopo l’entrata in vigore dell’Accordo e del Protocollo includerà formalmente il Liechtenstein nelle white list e a seguito della firma sulla Dichiarazione congiunta, Italia e Liechtenstein si impegnano ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrati in vigore l’Accordo e il Protocollo.

Gli effetti dell’accordo sulla collaborazione volontaria nel caso di Black o white list.

La firma sull’accordo determinerà che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary Disclosure), non si applicherà il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del D.L. 78/2009, secondo cui nel caso in cui le attività si trovano o sono state detenute in Stati che hanno stipulato (o che stipuleranno con l’Italia entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla disclosure) accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni, anche con riferimento agli elementi riconducibili al periodo, che intercorre tra la stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.
Il contribuente che aderirà alla nuova procedura potrà quindi anche evitare il raddoppio dei termini per la determinazione dei periodi d’imposta accertabili (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva), disposto dal comma 2-bis dell’articolo 12 del D.L. 78/2009.
Affinché l’esclusione del raddoppio dei termini sia efficace, è necessario il verificarsi congiunto di un’ulteriore condizione, oltre a quella della stipula dell’accordo da parte del Paese black list per lo scambio di informazioni fiscali.
In particolare, il contribuente che intende mantenere o trasferire le attività oggetto di collaborazione volontaria in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, o che vuole trasferirle, successivamente alla presentazione della richiesta, presso un intermediario localizzato fuori dall’Italia o da uno degli Stati membri della Ue o aderenti all’accordo sullo SEE; dovrà inviare all’intermediario estero un’apposita autorizzazione a collaborare, da allegare in copia all’istanza di collaborazione.

L’adesione alla voluntary disclosure produce ulteriori effetti in termini di sanzioni, in quanto consente la determinazione della sanzione nella misura pari alla metà del minimo edittale.
Infatti, specifica la norma, le sanzioni di cui all’art. 5, co. 2, del DL 167/90 sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, co. 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato in G.U. n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero se l’autore delle violazioni, fermo restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

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