Bancarotta fraudolenta: omesso versamento contributi

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L’omesso pagamento dei contributi puo’ determinare un’esposizione debitoria della società , tale da comportare, a sua volta, la dichiarazione di fallimento.

Nel caso di specie, la condotta accertata non è stata soltanto quella dell’omesso versamento di contributi e ritenute, ma anche del previo mancato accantonamento delle somme necessarie e soprattutto della previa falsa predisposizione di bilanci positivi a fronte, come si attesta in sentenza e non si contesta da parte della difesa, di una situazione reale assolutamente negativa: una situazione che è stata indebitamente protratta nel tempo sì da far lievitare in maniera incontrollabile l’importo del debito verso l’erario e verso gli enti contributivi e soprattutto l’importo delle sanzioni.

Fonte : Giurilex

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 15 maggio – 7 luglio 2014, n. 29586

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana – Presidente –

Dott. VESSICHELLI Mar – rel. Consigliere –

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere –

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. N. IL (OMISSIS);

B.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 297/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/12/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. Aniello, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione B.A. e B. G., avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 12 dicembre 2012, con la quale, per quanto qui di interesse, è stata confermata quella di primo grado (del 2006), di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria e documentale.

In particolare agli imputati, nella qualità, il primo, di amministratore anche di fatto e, il secondo, di membro del consiglio di amministrazione della società SOGECO S.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), è stato addebitato di avere cagionato il fallimento della società con operazioni dolose (L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2) e cioè omettendo sistematicamente di versare i contributi previdenziali e assistenziali ed altre voci retributive e accumulando, dal 1988 al 1996, un debito di oltre 1 milione e 800.000 Euro; inoltre è stato loro addebitato di avere falsamente appostato in bilancio crediti inesistenti. Le parti civili risultavano essere state soddisfatte e il giudice dell’appello ha revocato le correlate statuizioni in sentenza.

Deducono:

l’erronea applicazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, e il vizio della motivazione.

Le operazioni dolose capaci di cagionare il fallimento, evocate dalla norma in questione, non sono state specificamente indicate dal legislatore.

Ad avviso del difensore dovrebbe trattarsi di una condotta attiva, integrata da una pluralità di azioni coordinate vero l’esito preordinato e quindi di un “facere” idoneo a determinare l’insolvenza della società; ma, più specificamente, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 17690 del 2010), deve trattarsi di atti positivi che comportino un’indebita diminuzione dell’attivo societario e quindi risultino intrinsecamente pericolosi per la natura economico-finanziaria dell’impresa.

Il difensore ricorrente fa discendere da tale premessa la conclusione che la condotta posta in essere dagli imputati, meramente omissiva, non possa integrare la fattispecie in esame, che pretende la realizzazione di condotte commissive.

Nel caso di specie, il mancato pagamento era l’effetto dello stato di insolvenza della società e non era stato registrato alcun reimpiego delle risorse sottratte al pagamento stesso.

Inoltre, non era stato considerato che l’importo indicato nel capo d’imputazione era stato determinato anche da interessi di mora e da sanzioni e non era stato neppure valutato quanto dovuto dagli imputati a titolo di “condono”.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito, con assoluta uniformità di valutazione, che la nozione di operazioni dolose di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 2, corrisponde al comportamento degli amministratori che cagionino il fallimento con abusi o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa (Sez. 5, Sentenza n. 2905 del 16/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212613).

Invero era stato, anche in precedenza, specificato che non deve necessariamente trattarsi di fatti in sè costituenti reato ma di qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione al quale consegua il fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 6992 del 08/04/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178604). Con la precisazione, dovuta alla condivisibile sentenza n. 17690 del 2010, citata anche nel ricorso, secondo cui è sempre necessario, per l’integrazione della fattispecie e l’imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, da porre in relazione causale col fallimento.

In tal senso, la stessa sentenza, afferma e chiarisce che le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono sempre comportare un’indebita diminuzione dell’attivo, rimanendo invece irrilevanti, ai fini che qui ci occupano, quei comportamenti che non possono essere messi in relazione diretta con l’indebolimento economico e patrimoniale dell’impresa.

Discende da tali premesse che, come osservato nel provvedimento qui impugnato, anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell’amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare, a sua volta, la dichiarazione di fallimento.

E ciò tanto più quando, come nel caso di specie, la condotta accertata non è stata soltanto quella dell’omesso versamento di contributi e ritenute, ma anche del previo mancato accantonamento delle somme necessarie e soprattutto della previa falsa predisposizione di bilanci positivi a fronte, come si attesta in sentenza e non si contesta da parte della difesa, di una situazione reale assolutamente negativa: una situazione che è stata indebitamente protratta nel tempo sì da far lievitare in maniera incontrollabile l’importo del debito verso l’erario e verso gli enti contributivi e soprattutto l’importo delle sanzioni.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014

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