Bonus bebè 2015: al via il decreto attuativo!

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Bonus bebè 2015: al via il decreto attuativo!

Con l’entrata in vigore del Decreto D.P.C.M. 27 febbraio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 aprile 2015, sono finalmente operative le modifiche al bonus bebè previste dalla Legge di stabilità del 2015 per incentivare la natalità e aiutare i genitori per i primi anni.

Ecco come capire se puoi richiederlo e come fare per ottenerlo.

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 lo Stato riconosce un contributo di importo pari a 960 euro all’anno, erogati in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino.

In seguito vedremo quali sono i soggetti che possono richiederlo e in quale modalità.

Innanzitutto possono farne richiesta i genitori cittadini italiani, ma anche i membri di uno Stato dell’Unione europea o di uno Stato extracomunitario se risiedono in Italia e se possiedono il permesso di soggiorno.

Condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un ISEE, in corso di validità, con un valore non superiore 25.000 euro annui.

Da ciò si deduce che, per ottenere il bonus bisogna essere in condizioni economiche particolarmente sfavorevoli, in quanto la soglia dell’Isee richiesta è eccessivamente bassa.

Se l’Isee non supera i 7.000 euro annui l’importo è raddoppiato, ma parliamo pur sempre di 160 euro al mese.

L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Per ottenere il bonus occorre fare una richiesta compilando una domanda online sul sito dell’Inps e inviandola, in via telematica, all’Istituto, oppure rivolgendosi ad un Caf, un patronato o un intermediario abilitato che provvederà a predisporre il modello di domanda e a trasmetterlo direttamente all’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o l’entrata in famiglia del bambino e, dopo averla ricevuta, l’INPS, provvederà a verificare se possiedi i requisiti. In tal caso, la domanda ha effetto dalla data di nascita del bambino e non si perde nessuna mensilità. Se invece la richiesta viene inoltrata dopo 90 giorni dalla nascita, il bonus decorrerà solo a partire da tale data.

Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2015, ma prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo (10 aprile 2015), i 90 giorni partono da quest’ultima data cosicché nessuna mensilità andrà persa.

Il bonus dura tre anni ma la domanda va presentata una volta sola, per il primo anno, mentre per il secondo e il terzo anno sarà sufficiente rinnovare l’Isee. Se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al bonus l’Inps ne sospende l’erogazione.

Vi sono dei casi in cui viene meno tale beneficio e alla famiglia non viene più erogato l’assegno. Ciò si verifica nei casi di:

  1. decesso del figlio;
  2. revoca dell’adozione;
  3. decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  4. affidamento del figlio a terzi;
  5. affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

In tutti questi casi, i genitori devono comunicare subito all’Inps la causa di decadenza e se non lo fanno devono restituire le somme indebitamente percepite.

Infine, si deve mettere in conto che se l’Inps, per tre mensilità consecutive, spende per il bonus bebè più di quanto preventivato, le domande non verranno più accettate fino a quando non verrà rideterminato l’importo annuo dell’assegno e i valori Isee per l’accesso al beneficio.

Filomena Torello, Studio Giuliano e Di Gravio,  http://giulianoedigravio.it/



			
										
							
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