CASS 2003 n° 19042 LEGITTIMA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE LA MOGLIE LAVORA IN NERO

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Corte di cassazione

Sezione I civile

Sentenza 12 dicembre 2003, n. 19042

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso al Tribunale di Roma, notificato il 7 aprile 1992, P.I. – premesso che aveva contratto matrimonio con M.D. in data 29 ottobre 1977 e che dall'unione era nato il figlio C. in data 2 gennaio 1979 – chiese che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Nell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 15 giugno 1992, il Presidente affidò il figlio minore alla madre, alla quale attribuì il diritto di abitare la casa coniugale, e determinò, a carico dello I., un contributo di lire 1.900.000 per il mantenimento del figlio e della moglie.

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