Codice Terzo settore, via libera definitivo al decreto correttivo

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Codice Terzo settore, via libera definitivo al decreto correttivo

Approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto, il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo settore. Con il decreto correttivo arriva la proroga dal 3 febbraio 2019 al 3 agosto 2019 del termine entro il quale Onlus e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale esistenti antiriforma devono adeguare i loro statuti alla nuova disciplina. Importanti anche le modifiche fiscali, tra cui la reintroduzione dell’esenzione da imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.

Il Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2018 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Il provvedimento, che attua la delega contenuta nell’art. 1, comma 7, della legge n. 106/2016, interviene su diversi aspetti civilistici, contabili e fiscali.

Adeguamento degli statuti

Viene innanzitutto elevato da 18 mesi a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.n. 117/2017 (avvenuta il 3 agosto 2017), il termine entro il quale Onlus e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale esistenti ante-riforma devono adeguare i loro statuti alla nuova disciplina. A seguito della proroga, quindi, tali enti hanno tempo fino al 3 agosto 2019 per procedere all’adeguamento dello statuto. Il correttivo, confermando che tali modifiche statutarie possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria, opera una delimitazione di tale facoltà modificativa, disponendo che modifiche degli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono possibili solo se gli adeguamenti dello statuto riguardano disposizioni inderogabili o, nel caso di disposizioni derogabili, l’impresa intenda introdurre una specifica clausola che ne esclude l’applicazione.

Norme fiscali

Sul versante fiscale si prevedono integrazioni e correzioni concernenti, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli enti filantropici. Tra le varie disposizioni, viene reintrodotta l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato. Viene inoltre estesa anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, si iscrivono nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore l’esenzione dall’IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

Adempimenti contabili

Nel correttivo, con una modifica all’art. 13 del Codice del Terzo settore, vengono precisate le modalità con cui deve essere documentato, tenendo conto delle tre forme di bilancio richieste agli enti del Terzo settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

In particolare, viene chiarito che l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale a seconda dei casi:

– nella relazione di missione, o

– in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o

– nella nota integrativa al bilancio.

Scritture contabili

Il correttivo ritocca inoltre l’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017, in tema di scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario, tenuti a redigere le scritture contabili analitiche per l’attività complessivamente svolta e, inoltre, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali.

Con le modifiche si prevede che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente deve essere rappresentata nel bilancio di esercizio (in luogo di un apposito documento).

Gli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime forfetario, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto di cassa qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro (importo previsto dall’art. 13, comma 2).

Definizione di ente del terzo settore

Un altro intervento del correttivo concerne la definizione di ente del Terzo settore (ETS): viene, infatti, specificato che sono enti del Terzo settore le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Viene, inoltre, integrato l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore (ETS), con l’inserimento della tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/1991.

Controllo contabile

Ulteriori modifiche riguardano il controllo contabile: viene disposto che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Trasparenza sui compensi erogati

Con l’intervento del decreto correttivo sale da 100.000 a 220.000 euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati; il parametro dimensionale viene così uniformato a quello previsto per la nomina obbligatoria di un organo di controllo (art. 30 del Codice).

Fonte: IPSOA

Per info e chiarimenti Studio Giuliano e Di Gravio

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