Dividendi percepiti da enti non commerciali tassati per il 77,74%

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Il Ddl. di stabilità aumenta la quota imponibile rispetto al 5% attualmente previsto, per gli utili afferenti la sfera istituzionale.

Il Ddl. di stabilità 2015 modifica la tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali, incrementandola sensibilmente. La quota esclusa da tassazione, attualmente prevista nella misura del 95%, passa infatti al 22,26%, consentendo all’Erario di incamerare un’imposta di circa quindici volte superiore a quella che attualmente grava su tali proventi.
Per cogliere gli effetti della nuova norma occorre fare un passo indietro e ricordare che la materia risulta tuttora regolata dall’art. 4, comma 1, lettera q) del DLgs. 344/2003, secondo cui gli utili percepiti dagli enti non commerciali, anche nell’esercizio di impresa, non concorrono alla formazione del reddito complessivo di tali soggetti, in quanto esclusi, per il 95% del relativo ammontare.
Ciò significa che, dato 100 l’utile percepito dall’ente, la base imponibile è pari a 5 e, in assenza di altri proventi e oneri, l’IRES è pari a 1,375: di fatto la tassazione è in tutto e per tutto equiparata a quella che grava sulle società di capitali ai sensi dell’art. 89 del TUIR e, come detto, prescinde dal fatto che la partecipazione dalla quale si origina l’utile rappresenti un bene appartenente all’impresa (eventualmente) esercitata dall’ente, o sia un bene afferente la sua attività istituzionale.
Con le modifiche che si prospettano nel disegno di legge di stabilità, la quota esclusa dal reddito passerebbe al 22,26% e quindi, sempre prendendo ad esempio un utile di 100, la base imponibile sarebbe pari a 77,74, alla quale applicando l’aliquota IRES del 27,5% corrisponde un’imposta di 21,38.
Proprio da questo risultato occorre partire per comprendere la ratio che ha portato a prevedere la percentuale di esclusione dal reddito del 22,26%.
Facendo qualche semplice calcolo è, infatti, possibile accertare che 21,38 euro di imposta ogni 100 euro di dividendi percepiti è esattamente
l’imposta che grava su una persona fisica non imprenditore titolare di una partecipazione qualificata che tassa l’utile con l’aliquota marginale IRPEF del 43%: fatto 100 l’utile, la base imponibile è pari a 49,72, importo che moltiplicato per l’aliquota del 43% dà proprio un’imposta di 21,38.

È quindi possibile sostenere che la ratio della modifica in commento è quella di equiparare gli utili percepiti dagli enti non commerciali a quelli percepiti dalle persone fisiche non imprenditori (titolari, come detto, di partecipazioni qualificate), e non più a quelli percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali.

Equiparazione ai proventi percepiti dalle persone fisiche

Proprio a questo riguardo occorre però fare una precisazione: la versione dell’art. 4, comma 1, lettera q) del DLgs. 344/2003 che risulterebbe
modificata dalla legge di stabilità dispone l’esclusione dal reddito nella misura del 22,26%, ma non prevede più che ciò valga anche per i proventi percepiti nell’esercizio d’impresa: ne discenderebbe un sistema a due vie, per cui l’assimilazione al regime delle persone fisiche riguarderebbe i soli dividendi derivanti da partecipazioni afferenti l’attività istituzionale, mentre i dividendi derivanti da partecipazioni detenute in regime d’impresa continuerebbero ad essere equiparati agli utili percepiti dalle società di capitali, con una tassazione di 1,375 euro per ogni 100 euro incassati.
Se questa interpretazione è corretta diverrebbe quindi essenziale valutare con precisione l’esatta linea di demarcazione tra le due categorie di
partecipazioni, in special modo per i soggetti che potrebbero essere materialmente incisi in modo significativo dalle modifiche normative in
commento (es. fondazioni bancarie), linea di demarcazione che in prima battuta passa dalla gestione attiva, ovvero meramente “conservativa” e di godimento, delle partecipazioni stesse.
Quanto alla decorrenza delle modifiche, si prevede che la riduzione della percentuale di esclusione riguardi, in via retroattiva, gli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014. Se, quindi, non interverranno modifiche nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge, anche gli utili già percepiti dagli enti non commerciali nel corso del 2014 sconterebbero la più gravosa imposizione sin qui descritta.

Fonte : EUTEKNE.INFO

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