IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

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IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA:

UNA FIGURA ATIPICA TRA SICUREZZA

DEI TRAFFICI ED ABUSO DI DIRITTO

di Fabrizio Spagnoli dottore in legge

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 7 GENNAIO 2004, N. 52

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia (performance bond) e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto.

Fatto

Con decreto 19 novembre 1994 il presidente del tribunale Pistoia ingiungeva alla C di R. di Pistoia e Pescia il pagamento, in favore della A. C. s.p.a., della somma di lire 300 milioni, in forza di fideiussione prestata dalla detta Cassa nell'interesse di P. V. ed in favore della M. U. s.r.l. e da quest'ultima ceduta (unitamente al credito garantito) alla A.C.s.p.a. Proposta, dalla ingiunta cassa opposizione con atto 6 dicembre 1994 il tribunale di Pistoia, nel contraddittorio anche della P., chiamata in causa, con sentenza 22 ottobre – 11 novembre 1997 revocava il descritto decreto.

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