IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE INPARTECIPAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA

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IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA TRIBUTARIA: ASPETTI CIVILI, FALLIMENTARI E TRIBUTARI.*

di Massimo Giuliano, avvocato studio legale e commerciale Giuliano & Di Gravio

L’attività d’impresa può essere esercitata da due o più soggetti oltre che costituendo una società, di capitali o di persone, anche mediante un’associazione in partecipazione. Il contratto di associazione in partecipazione attua una forma di collaborazione economica e finanziaria fra diverse parti, con lo scopo di ripartire il risultato economico di tutta la gestione, limitandone però, per alcuni dei partecipanti all’affare (finanziatore e/o lavoratore), il rischio imprenditoriale. Si tratta in sostanza di un istituto giuridico frequentemente utilizzato da aziende e professionisti, soprattutto quando questi intendono condurre, per un certo periodo di tempo, un affare specifico senza, tuttavia, dover necessariamente costituire una società o un’associazione, con vincoli certamente più stretti. Il contratto di associazione in partecipazione dal punto di vista civilistico è disciplinato dalle norme contenute nel Libro V, "Del lavoro", Titolo VII "Dell’associazione in partecipazione",del codice civile, artt. 2549 e ss.; la disciplina fallimentare è dettata dall’art. 77 del r.d. n. 267/1942; mentre per ciò che concerne gli aspetti tributari della fattispecie in esame occorre fare riferimento al D.Lgs. 12 dicembre del 2003, n. 344 che ha riformato il Testo unico sull’imposta sui redditi.

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