IL FALLIMENTO DELL’ IMPRENDITORE AGRICOLO

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IL FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO I "LIMITATI" PRIVILEGI DELL’AGRICOLTORE

di Massimo Giuliano avvocato, Studio Legale e Commerciale G&DG

Giurisprudenza

Fallimento – Imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. modificato dal d. lgs. n. 228/2001 – Allevamento di animali e connessione con il fondo – Non necessaria – Compimento di operazioni commerciali di rilevante entità ed assoggettabilità al fallimento.

Tribunale di Mantova, sez. II civile, riunito in Camera di Consiglio, composto da: Dott. Attilio dell’Aringa, Presidente; Dott. Mauro Bernardi, Giudice relatore; Dott. Alessandra Venturini, Giudice – Sentenza del giorno 4 dicembre 2003.

(omissis)

Letto il ricorso n. 150/03 con il quale C. C. s.r.l. chiede che venga dichiarato il fallimento di Verdi F.; vista la documentazione allegata e la nota informativa redatta dai Carabinieri; rilevato che la debitrice risulta essere iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di imprenditore agricolo svolgente l’attività di coltivazione di cereali associata all’allevamento di suini e che, in ragione di ciò, ha chiesto il rigetto dell’istanza di fallimento; osservato che l’istante sostiene per contro la fallibilità della resistente negando che la stessa possa considerarsi imprenditore agricolo sia perché mancherebbe il necessario collegamento dell’attività di allevamento dei suini con il fondo sia perché il proprio credito deriverebbe da operazioni riguardanti la mera compravendita di vitelli sia infine perché l’istante avrebbe rilasciato fideiussione di euro 500.000,00 a garanzia del pagamento dei debiti da parte della società Alfa s.r.l. parimenti debitrice nei confronti del ricorrente;

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