Il sovraindebitamento non si arresta davanti ad Equitalia.

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Il sovraindebitamento non si arresta davanti ad Equitalia.

Il pignoramento e la vendita dell’immobile del debitore non osta all’omologazione della Proposta del Piano del Consumatore.

Nel caso di specie, il debitore ha proposto ricorso al Tribunale di Busto Arsizio chiedendo l’omologa e la conseguente esdebitazione.

Il Tribunale di Busto Arsizio, riconosciuta la propria competenza, esaminata la documentazione prodotta e la relazione predisposta dal Professionista incaricato ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ammissibilità della procedura dettati dall’art. 6, comma 2, ed ha riconosciuto soddisfatti i requisisti sulla fattibilità previsti dagli art. 7, 8 e 9, siccome dettati dall’art. 12 bis, comma 1 della stessa L. n.3/12. (1)

Con riscorso depositato presso il Tribunale il debitore assumeva di:

– avere un unico debito, e segnatamente, nei confronti di Equitalia Nord per € 86.994,83;

– di essere proprietario, soltanto per 1\6, dell’unita immobiliare già oggetto di esecuzione intrapresa da parte del creditore;

– il debitore nel Piano presentato in Tribunale proponeva di vendere la propria quota dell’immobile agli altri comproprietari che erano intenzionati a formalizzare l’acquistato entro la fine del mese stesso per € 11.166,67;

– Equitalia si opponeva all’omologazione del Piano assumendo che l’immobile era già oggetto di vendita nel corso della procedura esecutiva intrapresa.

Il Tribunale, in composizione monocratica, valutata la fattibilità e la convenienza del Piano lo ha omologato siccome proposto dal debitore.

Effetto di legge del decreto di omologazione è stata l’esdebitazione del debitore che, ben sfruttando l’istituto del sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, oggi si vede azzerato il debito nei confronti di Equitalia.

Massimiliano Spada

Leggi la sentenza

Tribunale di Busto Arsizio 15.9.2014

 

(1)   Riferimento normativo, estratto della Legge n. 3/12.

SEZIONE PRIMA

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6. (Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.

Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’art. 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Art. 7. (Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

 

Art. 8. (Contenuto dell’accordo o del piano)

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accodo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Art. 9. (Deposito della proposta)

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell’or

ganismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assu=

mere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 12-bis. (Procedimento di omologazione del piano del consumatore)

1. Il giudice,se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo ,a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’art. 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l’art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

 

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