In servizio presso terzi durante il periodo di malattia, non costituisce sempre giusta causa per il licenziamento.

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In servizio presso terzi durante il periodo di malattia, non costituisce sempre giusta causa per il licenziamento.

(Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2015, n. 4237)

In generale, il lavoratore, secondo quanto previsto dall’art. 2110 c.c., è garantito durante il periodo di malattia, intesa come un impedimento temporaneo o definitivo a fornire la prestazione al datore di lavoro,  dall’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL a seconda che si tratti di malattia o infortunio sul lavoro.

Contestualmente, al datore sono riconosciute delle facoltà attraverso le quali sollecitare la visita fiscale dei medici degli enti stessi, o anche l’utilizzo d’investigatori privati protese all’accertamento  dell’effettiva sussistenza dello stato di impossibilità ad adempiere del lavoratore.

Durante lo stato di malattia non si può svolgere attività lavorativa ed il lavoratore ammalato deve rendersi reperibile durante le fasce orarie che vanno dalle ore  10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, a pena di sanzione per procedimento disciplinare avviato dal Datore di lavoro, potendo finanche essere licenziato.

Secondo la recente pronuncia di cassazione, il dipendente assente per malattia può prestare la propria attività lavorativa presso terzi, senza che ciò costituisca “giusta causa” per l’intimazione di licenziamento da parte del datore di lavoro, purché tale attività non pregiudichi la sua guarigione, ovvero, comprometta la sua ripresa al servizio al termine del periodo determinato dall’INAIL per l’infortunio.

Semmai, il comportamento del dipendente potrà essere oggetto di una sanzione conservativa, data la violazione del rapporto di fiducia, posto che, ove questo fosse in condizione di riprendere l’attività lavorativa prima della scadenza del periodo di malattia avrebbe dovuto, correttamente, eseguire la propria prestazione al datore di lavoro, anziché presso terzi.

Nella specie, la valutazione della sua compatibilità con il puntuale recupero della piena idoneità fisica deve essere effettuata ex post e non ex ante.

Leggi la sentenza n. 4237-2015

Massimiliano Spada

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