IVAFE: L’IMPOSTA DI BOLLO NON E’ SEMPRE DOVUTA.

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IVAFE: NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 161/2014.
In via preliminare è opportuno sottolineare che l’IVAFE è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera del D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Monti).
La base imponibile dell’IVAFE è rappresentata dal valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
La misura dell’imposta dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 è stata incrementata al 2 per mille a decorrere dal 2014 dall’articolo 1, co. 392, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
Dal 25 novembre 2014 è in vigore la nuova legge sull’IVAFE.
Con l’entrata in vigore della c.d. Legge Europea-bis 2013 (L. 161/2014, G.U. n. 261 del 10.11.2014 n.261, S.O. n. 83), viene modificato l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE. La modifica comporta, in particolare, una revisione in senso restrittivo delle attività finanziarie detenute all’estero, che dal 2014 saranno soggette a IVAFE.
L’art. 9 della L. 161/2014 prevede, infatti, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, che l’IVAFE sia dovuta esclusivamente sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, da persone fisiche (enti non commerciali, società semplici ed equiparate).
La precedente disciplina, prevista dall’art.19 commi 18, 20 e 21 del c.d. “Decreto Salva Italia”, D.L. 201/2011, prevedeva, invece, l’assoggettamento alla patrimoniale in generale di tutte quelle che venivano definite “attività finanziarie” (individuate a suo tempo proprio per tale scopo dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n.28/E del 02.07.2012, § 2.2. e Circolare n.38/E/2013 al paragrafo 1.3.1).
Tale intervento normativo va a equiparare l’ambito di applicazione dell’IVAFE a quello dell’imposta di bollo sui conti correnti di cui all’art. 13, co. 2-ter della Tariffa, 1° parte, allegato A, D.P.R. 642/72 aperti in Italia.
Infatti, per evitare un’eventuale censura comunitaria, il legislatore italiano ha posto rimedio alla disparità di trattamento che veniva a realizzarsi, tra:
 i soggetti residenti, che detengono attività estere, costretti a scontare la patrimoniale;
 e coloro che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, a livello domestico, cui viene applicata l’imposta di bollo.
L’IVAFE non sarà più dovuta (dal 2014) in relazione alla detenzione all’estero, da parte delle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia di:
• partecipazioni in società estere;
• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
• valute estere (in banconote o monete);
• e per i finanziamenti soci.
Le conseguenze dirette di tale modifica normativa, sono, dunque la possibilità di procedere a un ricalcolo con metodo previsionale del secondo acconto IVAFE, dovuto entro il 1° dicembre 2014. Infatti, coloro che avessero calcolato l’acconto per l’anno d’imposta 2014, facendo riferimento anche all’imposta dovuta su attività finanziarie estere non più assoggettate a tassazione (es. metalli preziosi), potranno rivedere i calcoli relativi alla 2° rata di acconto, beneficiando delle nuove disposizioni; inoltre, vi è la nascita del diritto al rimborso in capo al contribuente, che ha versato per i periodi d’imposta 2012 e 2013, una patrimoniale non dovuta, limitatamente alle attività finanziarie non imponibili a partire dal 2014.
L’IVAFE pagata in relazione a tali attività finanziarie si ritiene non sia applicabile, perché viola uno dei principi fondamentali del diritto comunitario: il principio di libera circolazione dei capitali.
NUOVO METODO DI CALCOLO DELL’IVAFE.
In pratica, la nuova IVAFE viene equiparata all’imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia e si calcola applicando un’aliquota dello 0,2% ai prodotti finanziari, mentre su conti correnti e libretti è un’imposta fissa pari a 34,20 euro (il valore medio di giacenza annuo deve essere superiore a 5.000,00 euro).
PAGAMENTO DELL’IVAFE.
I contribuenti che versano in novembre il secondo acconto utilizzando il metodo previsionale possono quindi recepire la nuova legge, applicando l’imposta a un imponibile più ristretto.
Coloro che detengono all’estero solo attività che ora non sono più imponibili, non verseranno il secondo acconto.
Le imposte eventualmente già versate su attività non più imponibili, potranno essere utilizzate in
compensazione oppure se ne può chiedere il rimborso in dichiarazione dei redditi.

Alessandro Badii, Studio Giuliano e Di Gravio

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