La voluntary disclosure prova a sedurre Vip, sportivi..

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La voluntary disclosure prova a sedurre Vip, sportivi e chi per una serie di ragioni ha spostato verso l’estero la propria residenza.

Vera o fittizia che sia per perfezionare la voluntary disclosure (metti che un giorno o l’altro in futuro la nostalgia di casa prenda il sopravvento e siano impossibilitati all’utilizzo dei patrimoni non regolarizzati) non serve la residenza fiscale ma è sufficiente il domicilio. è questo quello che ricorda la circolare 10 dell’Agenzia delle entrate diramata ieri sulle prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria.

Per aderire alla procedura, spiegano dalle Entrate, non è necessario che il soggetto sia fiscalmente residente in Italia ma «è sufficiente», si legge nel documento, «che questi fosse fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura». Inoltre l’accesso alla procedura «può essere validamente richiesto anche da coloro che, pur non essendo stati iscritti all’anagrafe della popolazione residente, abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile» in Italia.

L’invito poi si fa ancora più esplicito verso gli artisti o sportivi «stranieri»: «Pur non avendo proceduto nei termini di legge alla propria iscrizione nei registri dell’anagrafe residente, abbia comunque trasferito in Italia dimora abituale o residenza. Allo stesso modo strada della voluntary disclosure aperta anche per chi iscritto all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) abbia comunque mantenuto nel territorio dello stato il proprio domicilio o di fatto ha continuato a dimorare abitualmente in Italia.

Fonte: Italia Oggi.

Dalla Circolare N. 10/E del 13 marzo 2015

L’accesso alla procedura, pertanto, può essere validamente richiesto anche da coloro che, pur non essendo stati iscritti all’anagrafe della popolazione residente, abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.

Tale caso ricorre, ad esempio, quando un artista o uno sportivo straniero, pur non avendo provveduto nei termini di legge alla propria iscrizione nei registri dell’anagrafe della popolazione residente, abbia comunque trasferito nel territorio italiano la propria dimora abituale o vi abbia stabilito il proprio domicilio, per la maggior parte di uno qualsiasi dei periodi d’imposta interessati dalla procedura.
Allo stesso modo, possono usufruire della procedura i cittadini italiani che, pur essendosi iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), abbiano comunque mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio o
abbiano, di fatto, continuato a dimorare abitualmente in Italia (cosiddetti estero residenti fittizi).

Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria. Circolare+10+del+13+marzo+2015_con_allegati

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