Man e Guernsey: bis di accordi sullo scambio d’informazioni.

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Man e Guernsey: bis di accordi sullo scambio d’informazioni.

Lo scorso quattro febbraio il Senato ha definitivamente approvato gli atti n. 1549 e 1550, concernenti la ratifica degli accordi amministrativi stipulati dall’Italia, rispettivamente con il Governo dell’Isola di Man ed il Baliato di Guernsey, per lo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritti a Londra il 16 settembre 2013 ed il 5 settembre 2012. Al momento è attesa la pubblicazione dei due provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale.
Dal punto di vista delle due dipendenze della Corona Britannica, gli accordi erano stati stipulati in base alle condizioni dell’apposito mandato ricevuto dal Regno Unito.

La differenza tra convenzioni e TIEA
Si tratta di due tax information exchange agreement (TIEA), basati sul Modello predisposto dall’Ocse nell’aprile del 2002. A differenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i TIEA sono finalizzati a regolamentare soltanto lo scambio di informazioni tra Stati. Questi accordi amministrativi, pertanto, non contengono disposizioni in merito alla ripartizione della potestà impositiva tra i contraenti e per questo vengono stipulati proprio con quei Paesi con le quali non sono state sottoscritte Convenzioni.
Si noti, inoltre, che l’Ocse, oltre ad aver predisposto il Modello di Accordo ed il relativo Commentario, ha anche curato la stesura di un modello di richiesta di informazioni, anche in lingua italiana.

Gli ultimi accordi firmati dall’Italia
L’Italia, oltre ai due citati Agreement, ha stipulato i seguenti TIEA, ad oggi ratificati o in corso di ratifica.

  • Isole Cook, stipulato a Wellington in data 17 maggio 2011 e ratificato con la legge n. 157 del 17 ottobre 2014;
  • Jersey, stipulato a Londra in data 13 marzo 2012 e ratificato con la legge n. 158 del 17 ottobre 2014;
  • Gibilterra, stipulato a Londra in data 02 ottobre 2012 e ratificato con la legge n. 187 del 3 dicembre 2014;
  • Isole Cayman, stipulato a Londra il 3 dicembre 2012 ed attualmente in corso di ratifica (atto della Camera n. 2090);
  • Bermuda, stipulato a Londra il 23 aprile 2012.

Le informazioni rilevanti e le esclusioni
Gli accordi sono limitati al cd. scambio su richiesta di quelle informazioni presumibilmente rilevanti (foreseeably relevant) per l’accertamento e la riscossione delle imposte, nonché per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.
Regolando all’articolo 5 lo scambio su richiesta, sono state espressamente escluse le altre due modalità di exchange of information previste dall’articolo 26 del Modello Ocse di Convenzione: lo scambio spontaneo e lo scambio automatico (punto n. 39 del Commentario al Modello di TIEA). D’altro canto, l’articolo 6 prevede la possibilità di effettuare verifiche fiscali all’estero, in base alla quale funzionari dell’Amministrazione di uno Stato possono partecipare ad attività istruttorie condotte dall’Autorità dell’altro Stato, nel proprio territorio.

Le informazioni oggetto di trasmissione
Nel regolamentare la procedura di scambio su richiesta, si prevede che possano essere oggetto di trasmissione anche le informazioni in possesso di:

  • istituzioni finanziarie, comportando di conseguenza il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE in materia;
  • tutti quei soggetti che agiscono in qualità di fiduciari di altri soggetti (società fiduciarie, avvocati,nominees, trustee e trust company). Coerentemente con questo potere, la lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 5, consente di richiedere informazioni in merito alle catene di controllo (ownership chain) di società, trust, fondazioni ed altri enti, anche qualora all’interno delle stesse siano presenti soggetti fiduciari (paragrafo 51 del Commentario).

Per quanto riguarda i Trust sarà possibile richiedere informazioni su disponenti, trustee, guardiani e beneficiari. Analoghe informazioni potranno essere acquisite in merito alle fondazioni, tra cui leAnstalten, espressamente citate nell’accordo con l’Isola di Man (paragrafo 53 del Commentario).

I limiti allo scambio di informazioni
Con riferimento ai rapporti con i consulenti legali, lo scambio di informazioni trova, tuttavia, un limite nel paragrafo 2 dell’articolo 7, ove si afferma che entrambi gli accordi non obbligano le parti a scambiare informazioni soggette al cd. legal privilege. Tale espressione appare discostarsi rispetto a quanto formulato nel paragrafo 3 dell’articolo 7 del Modello Ocse di TIEA, dove si prevede che non possano essere fornite informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente ed un procuratore legale o un avvocato, relative a consulenze legali o fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari (cd. attorney-client privilege). In proposito, il paragrafo 88 del Commentario precisa che tale limitazione non opera relativamente alle informazioni di cui il legale dispone nell’espletamento di incarichi fiduciari (trustee, nominee, amministratore o procuratore di società).

Rapporti tra le autorità e tempistica procedurale
Il paragrafo 5 dell’articolo 5 indica le informazioni che l’Autorità richiedente deve fornire all’Autorità interpellata nella richiesta di informazioni. In ragione di ciò si giustifica il modello di richiesta predisposto dalla stessa Ocse.
Di fondamentale importanza applicativa risultare essere il paragrafo 6 dello stesso articolo, relativo ai tempi necessari per la procedura. In particolare, conformemente al Modello Ocse, nell’accordo con l’Isola di Man, l’Autorità interpellata ha:

  • 60 giorni di tempo dalla data di ricezione della richiesta, per chiedere all’autorità richiedente integrazioni e/o chiarimenti;
  • 90 giorni di tempo dalla data di ricezione, per fornire una risposta. Qualora, tale scadenza non possa essere rispettata, l’autorità interpellata deve tempestivamente informare la controparte (paragrafo 65 del Commentario).

Al contrario, nell’Accordo con il Baliato di Guernsey si stabilisce l’obbligo per l’Autorità interpellata di “adoperarsi per inoltrare le informazioni richieste … nel più breve tempo possibile”.

Procedura amichevole ed entrata in vigore degli accordi
In entrambi gli Agreement si prevede, all’articolo 11, una procedura amichevole finalizzata a risolvere difficoltà o dubbi derivanti dall’applicazione dell’accordo, anche attraverso comunicazioni dirette tra autorità fiscali competenti.
L’articolo 3 di ciascuna legge di ratifica stabilisce che l’entrata in vigore della stessa avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’articolo 12, paragrafo 2 dell’accordo prevede l’entrata in vigore dello stesso alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione previsti dagli ordinamenti interni.
In particolare, l’art. 12, paragrafo 2, lettera b) dell’accordo prevede che, ai fini amministrativi, lo stesso avrà effetto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano successivamente all’entrata in vigore.

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