Responsabilità datore di lavoro e costruttore della macchina

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Organo: CASSAZIONE PENALE SEZ. IV
Numero atto: SENTENZA N. 38955 DEL 23 SETTEMBRE 2014
Sintesi : Vi è la responsabilità sia del legale responsabile della ditta costruttrice della macchina che del legale responsabile dell’azienda, in cui lavora il dipendente/infortunato, per avergli cagionato lesioni personali a causa dell’inosservanza delle norme dettate per la prevenzione di infortuni sui lavoro.
Autore : ING. MARIO SCOLA

IL CASO

La Corte d’Appello, disponendo una parziale revisione della sentenza di primo grado, ha ritenuto responsabili dei reato di cui all’art. 590 commi 2 e 3 c.p. sia il legale responsabile della ditta costruttrice della macchina denominata A36 per la produzione di strisce depilatorie, sia il legale responsabile dell’azienda, ossia il datore di lavoro, ai quali, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme dettate per la prevenzione di infortuni sui lavoro, è attribuito l’addebito di aver cagionato lesioni personali a dipendente della ditta con la qualifica di operaia, consistite in trauma da schiacciamento apice IV dito mano sinistra.
In particolare, si addebita agii imputati la violazione dell’art 7, 132 d.p.r. 547/1955 e dell’art. 35, comma 1, del D. Lgs. 626/1994, in quanto entrambi, nelle qualità sopra indicate, non hanno provveduto a rendere inaccessibile la zona d’imbocco della predetta macchina al fine di eliminare il rischio di trascinamento delle mani o di altre parti del corpo dei lavoratore.
Si contesta, inoltre, che il funzionamento di elementi mobili pericolosi non avveniva in condizioni di sicurezza nel momento in cui veniva abilitato il dispositivo di comando manuale. Si contesta, altresì, che la lavoratrice non era stata formata sui rischi specifici della lavorazione, talché, intenta a riavviarne il ciclo, azionando con la mano destra il comando manuale (anch’esso non rispondete al requisiti minimi di sicurezza) finiva con lo schiacciarsi la mano sinistra mentre cercava di far combaciare i due film, subito prima dell’imbocco negli ultimi due rulli, zona non adeguatamente protetta con idonei dispositivi di sicurezza.
Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione, con distinti atti, gli imputati, che è stato respinto.

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