Monitoraggio fiscale.

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Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.


La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” (di seguito, “legge europea 2013”) risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari per i quali la Commissione europea, nel quadro del sistema EU Pilot, ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a casi di pre-infrazioni, nonché a procedure di infrazione.
In linea generale, tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni pecuniarie in favore dell’Unione europea e prevenire aggravi finanziari a carico delle casse dello Stato.
La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 9 della citata legge n. 97 il quale, in risposta al caso Pilot 1711/11/TAXU, apporta rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.
Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 (di seguito, provvedimento del Direttore) previsto dal nuovo comma 4 dell’articolo 4 del citato decreto legge n. 167 del 1990, che ha, tra l’altro, disciplinato ex novo i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre e a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria per i quali va compilato l’apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché a riformulare le relative sanzioni.

In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea.

La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nel periodo d’imposta di riferimento e senza limite di importo. A quest’ultimo proposito, la richiamata disposizione di attuazione ha privilegiato l’esigenza di alleggerire, per quanto possibile, il contenuto della dichiarazione delle attività estere nei casi in cui esse siano detenute in Paesi collaborativi, piuttosto che prevedere un limite di importo generalizzato riferito all’obbligo di monitoraggio.

Bilanciando queste semplificazioni, sono state introdotte importanti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alla frodi internazionali attuate mediante l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito. …….

circolare 38E2013

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