Ordinanza ex art. 492 bis c.p.c.

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Ordinanza ex art. 492 bis c.p.c.

  E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192 il testo del decreto legge n. 83/2015 (coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132) recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.».

  (GU n. 192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 50)

  Vigente al: 20-8-2015

  In materia di esecuzione il decreto introduce un’importante novità riguardo la ricerca dei beni da pignorare, prima demandata, ad istanza della parte, all’ufficiale giudiziario, ora invece, consentita anche all’avvocato ex art. 492 bis, cpc.

  Infatti, la riforma scioglie definitivamente il dubbio sull’utilizzo della ricerca telematica dei beni prevedendo che, nell’attesa delle istruzioni ministeriali definitive, il creditore, purché munito di titolo esecutivo, possa accedere a determinate banche dati (anagrafe tributaria, lnps, PRA, ecc.) previo provvedimento del Presidente del tribunale che lo autorizzi a “bypassare” gli ufficiali giudiziari; anche se le strutture tecnologiche degli uffici esecutivi non sono ancora funzionanti; nonostante non siano stati ancora emessi i decreti attuativi che dovranno disciplinare le modalità e i limiti della ricerca; senza dovere, necessariamente, avviare una procedura esecutiva.

  Pertanto, il Presidente del Tribunale può autorizzare il creditore alla richiesta diretta alle banche dati di cui all’art. 492-bis c.p.c., quando le strutture tecnologiche non sono funzionanti anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Ordinanza del Tribunale di Avezzano ex art. 492 bis cpc

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