Pacchetti turistici: il tour operator è responsabile in caso di incidente aereo?

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Tribunale Roma, sez. IX civile, sentenza 20.12.2015 n° 2235 (Camilla Monti)

In difetto della prova del fatto che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a esso non imputabile, il tour operator, quale organizzatore e venditore del pacchetto turistico, è chiamato a rispondere della morte per incidente aereo dei soggetti ai quali il pacchetto è stato venduto.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma nella sentenza in commento, sulle domande di risarcimento del danno, patrimoniale e non, proposte dai congiunti delle vittime di un sinistro aereo avvenuto durante un viaggio di nozze organizzato dalla società convenuta.

Nel corso della sua articolata motivazione, il Tribunale ha richiamato innanzitutto la disciplina della vendita del pacchetto turistico (figura negoziale rientrante nell’appalto di servizi) di cui agli artt. 82 e ss. del Codice del Consumo, recepiti all’interno del Codice del Turismo, approvato con d.lgs. n. 79/2011, ma applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, secondo cui l’organizzatore è tenuto a rispondere verso il consumatore del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e del conseguente risarcimento del danno, salvo che provi che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’organizzatore e il venditore, inoltre, non rispondono quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Passando al tema della ripartizione dell’onere della prova, il Tribunale ha rievocato poi il principio affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533/2001, e ormai del tutto condiviso, secondo cui il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Ciò premesso, e partendo dal presupposto che, nel caso esaminato, “il volo aereo rientrava tra le prestazioni promesse all’interno del pacchetto turistico” e che “l’operatore convenuto, nel costituirsi in giudizio, non aveva specificamente eccepito l’imprevedibilità e inevitabilità del fatto del terzo (il vettore aereo), né tanto meno l’esistenza del fortuito o della forza maggiore ma, al contrario, aveva riconosciuto la natura oggettiva della responsabilità invocata da controparte, riservandosi la facoltà di agire in manleva nei confronti del prestatore del servizio”, il Tribunale ha ritenuto che l’incidente aereo potesse senz’altro addebitarsi alla società turistica.

Venendo alla liquidazione e quantificazione dei danni, il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto agli attori il ristoro del danno morale, “quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall’evento dannoso, derivato dalla perdita dei coniugi”, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e del sistema di parametri di riferimento (quali il rapporto parentale, l’età della vittima, l’età del superstite, la convivenza e la composizione del nucleo familiare) dettati dallo stesso Tribunale sin dal 1996 e perfezionatisi nel tempo.

Tale categoria di danno, “stante l’evidente connessione fra il dolore psichico e il modus vivendi di chi lo patisce e l’unitarietà del valore uomo”, ricomprenderebbe anche il danno esistenziale, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 26972/2008.

Per quanto riguarda le domande di risarcimento del danno biologico, il Tribunale ha accolto quelle sollevate dai congiunti iure proprio, essendo stata provata, “con nesso di causalità immediata e diretta”, una compromissione delle loro funzioni psichiche. In ossequio ai principi affermati dalla prevalente giurisprudenza in tema di danno tanatologico (cfr. in tal senso, Cass., sez. III, 20-01-1999, n. 491; Cass., sez. III, 10-02-1999, n. 1131), nulla è stato invece riconosciuto a titolo di danno biologico iure haereditario. “Non essendo stato acquisito alcun elemento di prova che consenta di ricostruire le modalità del sinistro aereo”, motiva il Tribunale, “non è possibile affermare che tra l’ammaraggio del velivolo e il decesso delle due vittime sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale da poter affermare che le vittime abbiano sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica”.

Passando ai danni di natura patrimoniale, la convenuta è stata condannata al rimborso delle spese sostenute e debitamente provate dagli attori per le ricerche, le indagini e i viaggi connessi alla vicenda in esame. Non è viceversa stato documentato, e conseguentemente ritenuto risarcibile, il danno da lucro cessante asseritamente derivato ai congiunti per la mancata contribuzione delle vittime ai bisogni delle rispettive famiglie di origine.

Da ultimo, e in occasione dell’eccezione sollevata dalla convenuta circa la legge applicabile alla liquidazione dei danni, il Tribunale ha puntualizzato che, qualora il pacchetto turistico sia stato venduto in Italia, esso è interamente regolato dalla legge italiana e dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento italiano, secondo il disposto dell’art. 94 del Codice del Consumo, oggi confluito nell’art. 44 del Codice del Turismo (approvato con D.lgs. n. 79/2011). Pertanto, eventuali limiti risarcitori possono essere rinvenuti solo nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto aereo e, in particolare, nella convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.

Fonte : ALTALEX

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