Il pagamento al creditore apparente

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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) – Procedimento – Liquidazione dell’indennità – Pagamento – In genere – Pagamento in buona fede al proprietario apparente – Conseguenze – Azione del vero proprietario contro l’espropriante – Esclusione – Azione del vero proprietario contro l'”accipiens” – Sussistenza – Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario del bene espropriato non ha azione nei confronti dell’espropriante per il pagamento dell’indennità di esproprio ove questa sia stata versata a chi appariva proprietario, essendo il debito dell’espropriante estinto dal pagamento in buona fede al creditore apparente, ai sensi dell’articolo 1189, primo comma, cod. civ. ; il vero proprietario può agire esclusivamente nei confronti dell'”accipiens”, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’articolo 1189, secondo comma, cod. civ.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 agosto 2014 n. 18452

Obbligazioni in genere – Adempimento – Pagamento – A creditore apparente – Pagamento a persona autorizzata a riceverlo per conto del creditore – Applicabilità del principio dell’apparenza – Condizioni.
Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell’articolo 1189 cod. civ. , ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens”.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 giugno 2013 n. 14028

Obbligazioni in genere – Adempimento – Pagamento – A creditore apparente – Pagamento a persona apparentemente autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo – Applicabilità dell’articolo 1189 cod. civ. – Sussistenza – Condizioni.
In tema di adempimento delle obbligazioni, l’articolo 1189 cod. civ. , che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di “ratio”, sia all’ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all’ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l’errore del “solvens”, facendo sorgere in quest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’ “accipiens”.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 settembre 2012 n. 15339

Obbligazioni in genere – Adempimento – Pagamento – A creditore apparente – Morte del locatore – Pagamento in buona fede dei canoni all’erede apparente – Efficacia liberatoria – Sussistenza.
Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell’erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull’attribuzione dell’eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l’onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore.
• Corte di Cassazione, sezione VI – 3, ordinanza 29 maggio 2012 n. 8581

Obbligazioni in genere – Cessione dei crediti – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto – Sopravvenienza del fallimento del cedente – Legittimazione del curatore a ricevere il pagamento – Esclusione – Efficacia liberatoria del pagamento al curatore – Esclusione – Fondamento.
La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell’articolo 1264 cod. civ. , sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell’azione revocatoria dell’atto di cessione, così non comporta l’efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente. (Nella specie la S.C. ha escluso l’effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente non potendo ipotizzarsi alcun dubbio sulla corretta individuazione del creditore destinatario, posto che la cessione fu notificata al ceduto, che nulla oppose, prima del fallimento del cedente).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 maggio 2012 n. 1012

Obbligazioni in genere – Adempimento – Pagamento – A creditore apparente – Pagamento effettuato a chi appare legittimato a riceverlo – Buona fede ed errore di diritto del debitore – Criteri di individuazione – Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento dello stato di buona fede del debitore il cui pagamento produce effetto liberatorio qualora effettuato a chi appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell’articolo 1189 cod. civ. , deve tenersi conto della opinabilità e incertezza nell’individuazione del creditore, per cui non solo il vero e proprio errore di diritto ma anche il dubbio può costituire buona fede e, al limite, anche la piena convinzione personale circa la soluzione opposta a quella seguita con i propri comportamenti può far escludere la mala fede, ove le circostanze oggettive autorizzino a ritenere che, nel caso concreto, al problema possa essere data una soluzione diversa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la buona fede nel debitore che, nell’eseguire il pagamento in favore di un soggetto, si era uniformato alla tesi, pur non condivisa, adottata da una sentenza esecutiva).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 novembre 2009 n. 24696

Obbligazioni in genere – Adempimento – Pagamento – A creditore apparente – Pagamento parziale effettuato all’apparente legittimato a riceverlo – Efficacia liberatoria – Sussistenza – Condizioni – Contestazione della legittimità di siffatto pagamento – Onere probatorio a carico del creditore reale – Sussistenza – Contenuto.
In tema di obbligazioni, l’adempimento, anche parziale (acconto), é idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità é stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell’articolo 1189 cod. civ. , a condizione che l’apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'”accipiens” e ripetutamente consentiti – dagli organi sociali, in caso di persona giuridica – sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'”accipiens” di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l’onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l’affidamento di questi era determinato da colpa; è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l’esistenza di quest’ultimo.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 ottobre 2008 n. 26052

Obbligazioni in genere – Adempimento – Pagamento – A creditore apparente – Pagamento effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo – Applicabilità dell’articolo 1189 cod. civ. – Condizioni – Fattispecie.
L’articolo 1189 cod. civ. , che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di “ratio”, sia all’ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all’ipotesi in cui venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, ove quest’ultimo abbia determinato o concorso a determinare l’errore del “solvens”. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto applicabile la citata norma, atteso che due degli intimati e il controricorrente – pur in difetto di ogni rapporto contrattuale tra la società assicuratrice ricorrente e i predetti, essendosi questi ultimi limitati a sottoscrivere delle semplici proposte di assicurazione e di cessione di polizza non seguite dall’accettazione della ricorrente – avevano effettuato pagamenti in buona fede, nella ragionevole convinzione di essere a tanto obbligati, nelle mani di un soggetto, l’agente della società assicuratrice, che appariva legittimato alla riscossione nell’interesse della società preponente anche per le assicurazioni da stipulare, in base a circostanze univoche, operando egli in locali aventi il segno distintivo della società ed utilizzando lo stesso carta intestata e moduli dell’impresa assicuratrice).
• Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 9 agosto 2007 n. 17484

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