Fondo patrimoniale non aggredibile per debiti estranei ai bisogni della famiglia

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L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni confluiti in un fondo patrimoniale se i debiti contratti sono estranei alle necessità della famiglia. E’ quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con la sentenza n. 955/3/14 depositata il 20 maggio 2014.

La pronuncia trae origine dall’iscrizione ipotecaria per crediti riferiti al mancato pagamento di imposte ICI e di contributi previdenziali INPS. Il contribuente ha interposto ricorso e contestato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per una serie di motivi, tra i quali la violazione delle norme relative al fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. del codice civile.

La Commissione tributaria provinciale di Crotone, con la sentenza n. 127/1/11, ha accolto il ricorso del contribuente fondando la propria decisione su un motivo diverso da quello posto a base della sentenza in commento. In particolare, i giudici di prime cure hanno annullato l’ipoteca, in quanto nel caso di specie non era stata preceduta dall’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973.

Equitalia ha presentato appello sottolineando l’erroneità delle argomentazioni della Commissione, la quale sarebbe incorsa in una falsa applicazione delle norme relative all’espropriazione forzata sancite dall’art. 49 e ss. del D.P.R. n. 602/1973. I giudici di secondo grado, accogliendo il rilievo del Concessionario, hanno tuttavia confermato la sentenza appellata con una diversa motivazione.

In sostanza, il collegio d’appello, rilevando che il contribuente tra i motivi devoluti insisteva sulla violazione delle norme sul fondo patrimoniale, ha accolto il ricorso aderendo all’orientamento consolidato del giudice di legittimità sul tema (per tutte, cfr. Cassazione, Sez. V, 07/07/2009 n. 15862). Secondo tale orientamento, ciò che conta non è la natura dell’obbligazione (contrattuale o legale), bensì lo scopo per cui tale obbligazione è sorta. Sostanzialmente, per la Cassazione ciò che rileva è se il debito è sorto per soddisfare bisogni della famiglia, nel qual caso il bene è comunque aggredibile, o bisogni estranei, ed allora nulla potrà fare il fisco. E nel caso di specie, considerato che i debiti per cui si è proceduto ad iscrivere ipoteca erano riferiti al mancato pagamento per imposte ICI relativi ad un immobile sede di attività commerciali, non sussisteva alcuna inerenza immediata e diretta tra il credito erariale, vantato da Equitalia, e i bisogni della famiglia.

Va detto, di passaggio, che con la decisione in commento il collegio di secondo grado ha riformato la sentenza appellata anche nella parte in cui la Ctp, rilevando il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria (i contributi INPS), non ha indicato né il giudice fornito di giurisdizione né la sede presso la quale svolge le sue funzioni, in violazione del c.d. principio della translatio iudicii (ex art. 59 L. 69/2009). Infatti, secondo tale principio, ove il giudice rilevi il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice che a suo avviso ne è fornito, e rimettere le parti dinanzi a quest’ultimo. Le parti, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la propria giurisdizione, devono provvedere alla riassunzione della causa davanti al giudice designato, pena l’estinzione del processo.

(Altalex, 17 ottobre 2014. Nota di Giovanni Caccavo)

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