Responsabilità del liquidatore per gli omessi versamenti pregressi.

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Responsabilità del liquidatore per gli omessi versamenti pregressi.

Il liquidatore di una società, al pari dell’amministratore, è responsabile per i delitti previsti dal D.Lgs 74/2000 e, all’atto dell’assunzione della carica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Egli, pertanto, risponde del reato di omesso versamento di ritenute certificate, consumato dopo la propria nomina se, pur avendone la possibilità, omette di esaminare le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali al fine di adempiere al pagamento dell’obbligazione tributaria nel termine stabilito dalla legge.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 11665 del 20 marzo 2015.

La controversia scaturisce dall’ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico del liquidatore di una società, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di omesso versamento di ritenute certificate.
La misura cautelare era stata adottata dopo che il tribunale, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza sulla banche dati e sulle certificazioni rilasciate in qualità di sostituto d’imposta, aveva verificato il superamento delle soglie di punibilità e il mancato versamento delle ritenute entro il termine previsto per la presentazione del modello 770.
Il difensore dell’imputato aveva impugnato l’ordinanza dinanzi alla Corte di cassazione, denunciando l’estraneità dell’indagato alle dinamiche aziendali e societarie che avevano condotto alla consumazione del reato de qua e l’illegittimità del sequestro.

I giudici della Corte di cassazione ritenendo infondato il ricorso dell’indagato, nella sentenza, hanno chiarito alcuni importanti principi in tema di responsabilità dei reati di natura tributaria previsti dal Dlgs 74/2000.

La fattispecie in esame attiene il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto all’articolo 10-bis del decreto, commesso da chiunque non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. Il reato si configura se il totale, relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50mila euro per singolo periodo d’imposta.
Nel caso di specie, gli accertamenti della Guardia di finanza, condotti sulle banche dati e sull’esame delle certificazioni rilasciate dalla società in veste di sostituto d’imposta, avevano accertato inequivocabilmente il superamento della soglia di punibilità e il mancato versamento delle imposte entro il termine previsto dalla legge: da qui, la legittimità dell’ordinanza di sequestro preventivo disposta dal Tribunale d’appello.

Inoltre, a parere dei giudici di legittimità, è da escludersi l’estraneità del liquidatore alle condotte aziendali e societarie che hanno causato l’omesso versamento delle ritenute certificate.
Infatti, l’indagato (già componente del consiglio d’amministrazione della società) aveva assunto la carica di liquidatore a dicembre del 2010, mentre il reato risulta commesso il 22 agosto 2011, data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2010.

Considerato il lasso di tempo tra la data di nomina e la data ultima per il versamento delle imposte, del tutto ragionevole per consentire al liquidatore di compiere le necessarie verifiche contabili e fiscali, è corretta la condotta del tribunale che ha individuato nel liquidatore il soggetto chiamato a rispondere della condotta delittuosa in esame.

In materia di reati di natura penal-tributaria, nelle società di capitali la responsabilità è attribuita all’amministratore o a coloro che rappresentano e gestiscono la società e che, “in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario (D.Lgs. n. 74/2000, art. 1, lettere c ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti”.
Il liquidatore della società soggiace alla medesima disciplina al pari dell’amministratore ed è passibile della responsabilità per i reati previsti dal Dlgs 74/2000 “in virtù della espressa previsione dell’art. 1, co. 1, lett. e) del decreto, in combinazione con le norme che ne definiscono poteri e responsabilità”.
Alla luce di tali precisazioni, i giudici della Suprema corte hanno ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che “colui che assume la carica di liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze” (cfrsentenza 38687/2014).

Nel caso in esame, i giudici hanno correttamente osservato che il liquidatore, già componente del consiglio di amministrazione prima della successiva nomina, avrebbe avuto tutto il tempo necessario di esaminare le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali della società e adempiere correttamente all’obbligazione tributaria nei termini stabiliti dalla legge.

L’inadempienza in tal senso, pertanto, conferma la responsabilità dell’indagato di fronte alla condotta delittuosa e la legittimità della misura cautelare disposta ai propri danni.

 

Fonte: fiscooggi

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