Ritardo aereo: sotto le tre ore per il risarcimento occorre la prova dei danni subiti

0

Il passeggero di un volo intracomunitario che subisca un ritardo inferiore alle tre ore, non potendo accedere alla tutela indennitaria prevista dal Reg. (CE) n. 261/2004, è tenuto alla prova dei danni subiti. Lo si legge nella sentenza n. 928 del 27 ottobre 2014 del G.d.P. di Palmi che ha confermato, uniformandosi all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza comunitaria, l’inapplicabilità della tutela indennitaria prevista dagli artt. 5 e 7Reg. (CE) n. 261/2004 alle fattispecie relative a ritardi aerei inferiori alle tre ore.

il Legislatore non istituisce alcun meccanismo automatico di risarcimento danni, né di compensazione, in danno dei vettori aerei, limitandosi ad indicare un limite quantitativo massimo, laddove vengano ravvisati gli estremi della risarcibilità. In tale prospettiva, il passeggero non può ottenere un risarcimento sulla base della mera allegazione del ritardo aereo poiché, se da un lato può godere della “posizione favorevole” spettante al creditore in base alle presunzioni negoziali, dall’altro è comunque tenuto a fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (ex multis Cfr.Cass., Sent., 10 ottobre 2007, n. 21140). In assenza di tanto, non vi sarà nessun danno, in concreto, da risarcire, pur ricorrendo, in linea di principio, un’ipotesi di responsabilità del debitore (e cioè un’ipotesi in cui, se vi fossero stati dei pregiudizi, sarebbero stati risarciti).

Il ritardo aereo inferiore alla soglia delle tre ore, quindi, non costituisce autonomo motivo di risarcimento ma, al massimo, può rappresentare circostanza dalla quale sorgono danni per il passeggero, al pari di quanto comunemente previsto per l’inadempimento dalle norme in tema di responsabilità negoziale.

Il passeggero, quindi, in casi analoghi alla fattispecie analizzata dalla sentenza, al pari di qualsiasi altro soggetto processuale, è obbligato alla prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa risarcitoria.

Leggi la sentenza completa.

Share.

About Author

Rispondi