Scambio informazioni Italia-Svizzera un accordo per le richieste di gruppo

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Scambio informazioni Italia-Svizzera un accordo per le richieste di gruppo

Nuovo Accordo tra Italia e Svizzera per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo”.

Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle finanze: l’accordo, entrato in vigore il 2 marzo 2017, amplia la collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, soprattutto in ragione del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato la conclusione dell’Accordo tra l’Autorità competente italiana, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze, e l’Autorità competente svizzera, l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni, per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’art. 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. In particolare, l’Accordo definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili, ed è in vigore dal 2 marzo 2017.

Il testo dell’Accordo In tal modo viene ampliata la collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, soprattutto in ragione del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.

Il nuovo accordo consente di attuare lo scambio circa le richieste di gruppo che potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 e riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta.

Verranno interessati i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari, ma hanno rifiutato, di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate.

Con questo scambio automatico si consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi.

Ragion per cui la riapertura dei termini della voluntary disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali.

Fonte IPSOA

Studio Giuliano e Di Gravio

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