Start up e società fiduciarie. News agevolazioni

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Start up e società fiduciarie. News agevolazioni

Con la Risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’interposizione delle società fiduciarie, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, sempre che, ovviamente, sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.
Viene inoltre chiarito che dal punto di vista fiscale sono agevolabili i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-up innovativa (o in sede di eventuale aumento di capitale): a nulla rileva, a tal fine, il fatto che alla data di sottoscrizione del capitale ancora non si sia perfezionata l’iscrizione nella sezione speciale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, definisce l’impresa start-up innovativa quale “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso di determinati requisiti.

La start-up innovativa – per definirsi tale ed accedere alla disciplina di favore prevista dalla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – deve possedere i requisiti “cumulativi” di cui all’articolo 25, comma 2, lettere da b) a g), nonché almeno uno dei requisiti “alternativi” richiesti dalla successiva lettera h).

Inoltre, la start-up innovativa è tenuta ad osservare un apposito regime pubblicitario, iscrivendosi nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 8 dell’articolo 25.

Il successivo articolo 29 del medesimo decreto-legge, al fine di favorire gli investimenti in start-up innovative, introduce – in favore dei soggetti che investono nel capitale della start-up innovativa – un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni.

Il decreto interministeriale 30 gennaio 2014, emanato ai sensi del comma 8 dell’articolo 29 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha definito le modalità attuative delle predette agevolazioni.

La scrivente, con circolare n. 16 dell’11 giugno 2014, ha fornito chiarimenti in merito alle “Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati”.

Con riferimento ai dubbi interpretativi evidenziati dall’istante, acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.

Circa la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale, in qualità di titolare effettivo delle quote della start-up innovativa BETA S.r.l., detenute per il tramite di ALFA S.p.A., si rileva che l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante.

Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, “i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati”.

In particolare, come chiarito con circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, “attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso”.

La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n. 6478 del 10 dicembre 1984 della Cassazione civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi.

L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Per quanto attiene all’iscrizione di BETA S.r.l. nella sezione speciale del registro delle imprese in un momento successivo a quello dell’iscrizione nella sezione ordinaria, si rileva che, in linea generale, la start-up innovativa può richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, appositamente istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria, richiesta in sede di costituzione.

Ciò premesso, per quanto di interesse fiscale, sono agevolabili – ai sensi della disposizione di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 – i conferimenti nel capitale sociale effettuati, esclusivamente in denaro, in sede di costituzione della start-up innovativa ovvero in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita.

Sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una start-up innovativa, come nel caso oggetto del presente interpello, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria, come chiarito dalla scrivente con la circolare. n.16 del 2014, a nulla rilevando che alla predetta data l’iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata.

La disciplina delle start-up innovative, infatti, non fissa un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve – ai sensi del comma 8 dell’articolo 25 – intervenire in tempo utile per “poter beneficiare della disciplina” contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012.

L’iscrizione nella sezione speciale, pertanto, deve perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione, richiesta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827 final del 5 dicembre 2013 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale di attuazione del 30 gennaio 2014, che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

Infatti, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata decisione di autorizzazione, gli investitori – al fine di poter fruire dell’agevolazione – devono, tra l’altro, ricevere e conservare una certificazione della start-up innovativa contenente informazioni dettagliate sull’attività svolta nonché sull’entità dell’investimento agevolabile.

Infine, con riferimento alla condizione di cui al comma 3, lettera d), dell’articolo 2 del decreto attuativo, citata dall’istante, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16 del 2014.

In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che sono agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento.

Ne deriva che tale condizione, in sede di costituzione, non può mai verificarsi. Infatti, come sostenuto dall’istante, prima della costituzione della società, i soci fondatori non possono vantare nessuna partecipazione nella costituenda società.

Per quanto sopra rappresentato e alle condizioni sopra richiamate, si ritiene che TIZIO possa beneficiare della detrazione relativa all’investimento effettuato nel periodo di imposta 2013 nel capitale sociale della start-up innovativa BETA S.r.l..

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della …, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

START UP E SOCIETA’ FIDUCIARIE. Risoluzione_09E-2015

Corporate Advisors

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