Voluntary disclosure: accertamenti fino al 2010

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Voluntary: accertamenti fino al 2010
Le nuove norme sul raddoppio dei termini di accertamento delimitano l’arco temporale
Premessa – A partire dal 2 settembre l’autodenuncia con la collaborazione volontaria di fatti penalmente rilevanti, anche anteriori al 2010, non potrà comportare la perseguibilità penale. Potranno rientrare nell’ambito della voluntary disclosure, con l’esclusione della punibilità, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività per i quali sia scaduto il termine per l’accertamento. Restano cause ostative alla voluntary l’avvio di accessi, ispezioni o altre attività di accertamento.

Decreto certezza diritto – L’articolo 2 del Decreto legislativo attuativo della riforma fiscale (Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato sulla GU serie generale n. 190 del 18 agosto), introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario. In particolare il decreto stabilisce ora che il raddoppio dei termini scatta soltanto se la denuncia all’autorità giudiziaria è stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. Tali nuove norme entreranno in vigore il 2 settembre.

Volountary disclosure – L’approvazione definitiva del decreto legislativo comporta rilevanti effetti anche nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge 186/2014. In primo luogo, le nuove disposizioni sul raddoppio dei termini consentiranno una corretta individuazione dei periodi di imposta ancora accertabili alla data di presentazione dell’istanza che potranno essere ricompresi nella procedura.

Periodi d’imposta accertabili – In ordine a tale questione, l’Agenzia delle Entrate aveva specificato, nella circolare n. 10 del 13 marzo 2015, che, in caso di violazioni che avessero comportato l’obbligo di denuncia, gli anni accertabili nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (internazionale e nazionale), avrebbero potuto essere compresi dal 2006 (o dal 2004 in caso di dichiarazione omessa o nulla) al 2013.

Novità introdotte dal decreto – Alla luce del decreto sulla certezza del diritto gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria sono individuati con certezza e coincidono con le annualità ancora aperte ai fini dell’accertamento tributario ossia il 2010, in caso di presentazione della dichiarazione, e il 2009, in caso di dichiarazione omessa o nulla. Ciò in quanto, in assenza di una denuncia penale da parte dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2014, eventuali reati penal-tributari commessi in periodi d’imposta anteceedenti il 2010 non potranno far scattare il raddoppio dei termini. Inoltre, il comma 4 del decreto contiene una norma specifica che risolve i dubbi interpretativi derivanti dal difetto di coordinamento tra termini di prescrizione penale e termini di decadenza del potere di accertamento, che aveva ripercussioni anche in tema di voluntary disclosure.

Cause di non punibilità – Infatti, è sancito che, ai fini delle cause di non punibilità previste dall’articolo 5-quinquies, comma 1, della legge 186/2014, “si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento”. Se ne deduce, pertanto, che, per i reati coperti dalla voluntary disclosure di cui al citato articolo 5-quinquies, comma 1, non si potrà procedere penalmente nemmeno per gli anni 2008 e 2009 (ancora non prescritti penalmente) in relazione agli imponibili, imposte e ritenute correlati alle attività dichiarate per mezzo della procedura, fermo restando l’orizzonte temporale della voluntary, che parte comunque dal 2009 (o dal 2010) per effetto delle nuove disposizioni sul raddoppio dei termini.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Per info e assistenza: Studio Giuliano e Di Gravio

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