Voluntary disclosure: istanze senza fissa dimora.

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Voluntary disclosure: istanze senza fissa dimora.

L’emendamento “salva-privacy” ricarica la voluntary disclosure garantendo una maggiore riservatezza dei dati ed una distribuzione più equa dei carichi operativi tra le Agenzie. In deroga al principio di territorialità il correttivo approvato dall’aula di Palazzo Madama consentirà, infatti, all’Agenzia delle Entrate di lavorare anche fuori sede le istanze presentate per la prima volta dopo il 10 novembre. La deroga al principio di territorialità in forza del quale le domande di accesso alla collaborazione volontaria devono essere lavorate nell’Agenzia territoriale della residenza fiscale del soggetto, è frutto di un emendamento al Ddl n. 2070 di conversione del D.L. n. 153 del 2015, approvato in Senato il 28 ottobre scorso.
A partire dal prossimo 10 novembre la regolarizzazione delle posizioni emerse mediante la procedura di voluntary disclosure prescinderà dal domicilio fiscale del soggetto dichiarante: ad eccezione di quelle in via di perfezionamento, tutte le istanze di disclosure che da quel momento perverranno all’Agenzia delle Entrate potrebbero infatti “migrare” verso uffici diversi da quelli territorialmente competenti.
La deroga al principio di territorialità sancito dall’art. 58, D.P.R. n. 600/1973, in forza del quale le domande di accesso alla collaborazione volontaria devono essere lavorate nell’Agenzia territoriale della residenza fiscale del soggetto, è frutto di un emendamento al Ddl n. 2070 di conversione del D.L. n. 153 del 2015, recante misure per la finanza pubblica (“voluntary disclosure”), approvato in Senato lo scorso 28 ottobre.
Il correttivo n. 2.202 attribuisce ad un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate, individuata con provvedimento del Direttore, la competenza alla gestione delle nuove istanze presentate a decorrere dal 10 novembre 2015, modificandone all’ occorrenza l’attribuzione.
La ratio dell’intervento di modifica è in parte da ricercare nell’ esigenza di offrire maggiore tutela ai soggetti che scelgono di far pace con il Fisco.
Il fenomeno dell’emersione delle irregolarità fiscali, auspicato con dalla legge sulla voluntary disclosure, è risultato infatti significativamente meno incisivo in alcune Regioni d’Italia, da cui ad oggi sono partite un numero di istanze sensibilmente inferiore alle aspettative.
Il motivo di tale reticenza?
Verosimilmente la facile riconoscibilità della provenienza delle domande e la necessità del proponente di non farsi “scoprire” nel proprio luogo di residenza.
Proprio l’incompatibilità ambientale rischiava di compromettere il successo della procedura di emersione, ad esempio, nelle regioni del Mezzogiorno, dove le istanze presentate risultano ad oggi solo qualche decina.
Naturalmente non sono mancate sul punto le critiche di chi ha ritenuto l’emendamento non apprezzabile.
Secondo alcuni, infatti, il correttivo approvato in Senato rischierebbe di creare garanzie di serie A e di serie B per gli italiani, legalizzando un’inammissibile disparità di trattamento tra chi ha puntualmente presentato la domanda di collaborazione volontaria entro l’originario termine del 30 settembre e chi si è invece “ravveduto” sul fil di lana, beneficiando non solo della proroga al 30 novembre ma anche di una maggiore tutela della propria privacy.
C’è addirittura chi si è spinto a ritenere che l’emendamento offra il fianco a profili di criminalità, immaginando Agenzie conniventi interessate a tutelare la riservatezza dei principali evasori fiscali.
Ma al di là del contesto sociale in cui l’emendamento si inserisce, non deve trascurarsi che esso è sostanzialmente il frutto di valutazioni tecniche che hanno condotto alla necessità di una distribuzione più equadei carichi operativi tra le diverse Agenzie, anche in base alla diversa esperienza delle stesse.
La norma“salva-privacy” deve quindi accogliersi con favore sia nell’interesse del cittadino che dell’Amministrazione finanziaria.
Se da un lato, infatti, la delocalizzazione delle istanze favorirà la regolarizzazione di quei soggetti che – fiscalmente residenti in aree difficili – erano disposti a rinunciarvi pur di riservare i propri dati e la propria identità; dall’altra il Fisco certamente ci guadagneràin termini di gettito.
Entrambi poi potranno beneficiare di una migliore distribuzione del carico di lavoro tra le Agenzie su tutto il territorio nazionale.
Questa operazione – c’è da augurarselo – favorirà un esame più oculato ed efficace delle innumerevoli relazioni illustrative e dei relativi documenti che – come chiarito lo scorso 20 ottobre dall’Errata corrige del Consiglio dei Ministri – potranno pervenire agli Uffici dell’Amministrazione fino al prossimo 30 dicembre sia per le istanze di ammissione alla voluntary disclosure presentate entro il 30 settembre sia per quelle presentate entro il 30 novembre.

Fonte: Ipsoa.

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