Voluntary disclosure: le regole da seguire per il rimpatrio giuridico dei beni materiali e immateriali

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Voluntary disclosure: le regole da seguire per il rimpatrio giuridico dei beni materiali e immateriali

Assofiduciaria, nella circolare Com_2015_045 del 18 marzo 2015, si occupa del rimpatrio giuridico di beni materiali e immateriali ex voluntary disclosure (legge 186/14), premettendo che il legislatore nel distinguere la diversa posizione delle società fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 1966/1939, rispetto alle società fiduciarie estere, ricorda che sono considerate “detenute all’ estero” anche le attivita finanziarie italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti.

Vengono indicate norme comportamentali univoche ai fini della compliance fiscale e i percorsi consigliati per avere le riduzioni delle sanzioni. Su quest’ultimo tema si evidenzia che nel caso in cui i beni vengano trasferiti giuridicamente alla fiduciaria si ha la riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale della metà del minimo edittale. In merito ai redditi delle attività rimpatriate giuridicamente si spiega che è possibile applicare il regime del risparmio gestito anche da parte delle fiduciarie cui sia conferito l’incarico di custodia, amministrazione e deposito. Ne consegue che l’imposta sostitutiva può essere applicata, in alternativa al regime ordinario e limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate fino al 30 settembre 2014, anche dalle società fiduciarie. La Circolare ricorda che: II rimpatrio fisico si perfeziona mediante il trasferimento dei beni nel territorio dello Stato attraverso un trasferimento interbancario (da conto/dossier estero a conto/dossier italiano), per le attività depositate; ovvero mediante trasferimento “al seguito” dei beni e la consegna all’intermediario dei beni e della relativa dichiarazione doganale. Con il rimpatrio cosiddetto giuridico l’intermediario italiano -fiduciaria -assume formalmente in deposito, custodia, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all’estero anche senza procedere al materiale afflusso delle attività finanziarie e patrimoniali nel territorio dello Stato. Il contribuente diviene cosi titolare di un rapporto di deposito con l’intermediario residente il quale diviene a sua volta l’intestatario del deposito estero.

Scarica la circolare di Assofiduciaria  VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_045 (1)

Per info e assistenza: Studio Giuliano e Di Gravio

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