Voluntary disclosure un’opportunità per le imprese accusate di evasione fiscale.

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Voluntary disclosure un’opportunità per le imprese accusate di evasione fiscale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e autoriciclaggio, è diventata operativa la voluntary disclosure, uno dei temi più controversi e di attualità del panorama fiscale nazionale ed internazionale.
Quali sono i principali vantaggi della procedura?
Si tratta verosimilmente di una ultima chiamata per regolarizzare asset esteri off shore che sarà difficile tenere un domani.
V’è poi una importante riduzione delle sanzioni amministrative (alla metà per le sanzioni RW, del 25% per dirette e IVA).
Opera infine una causa di esclusione della punibilità per i principali reati tributari e per il riciclaggio e il nuovo temutissimo reato di autoriciclaggio.
Inoltre da salutare con favore la voluntary domestica, soprattutto per le aziende.
Come operano i vari raddoppi di termini di accertamento?
Per gli stati white list non v’è alcun raddoppio dei termini di accertamento.
Per gli stati black list opera sia un raddoppio dei termini accertamento (sia per le violazioni in materia di imposte dirette che per violazioni alla disciplina sul monitoraggio fiscale) che un raddoppio della misura delle sanzioni. Per gli Stati black list che tuttavia abbiano sottoscritto un accordo sullo scambio di informazioni con l’Italia (come la Svizzera) non opera la presunzione sul raddoppio dei termini per la presunzione di redditività ma solamente quella che prevede il raddoppio dei termini per le sanzioni RW, a meno che non venga approvato il recente emendamento Sanga che esclude anche questo raddoppio).
Attenzione però al raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali: in attesa del decreto sulla certezza del diritto non è chiaro se nel contesto della disclosure sarà operante tale forma di raddoppio che, ad esempio, in alcuni casi potrebbe vanificare la firma dell’accordo da parte della Svizzera.
Il nuovo reato di autoriciclaggio, anche pensando alle aziende, è veramente un problema?
Senz’altro sì, perché è passata la versione più repressiva con una causa di esclusione della punibilità riferita al godimento personale molto angusta. Per le aziende accusate di evasione fiscale v’è il rischio di quattro sanzioni: amministrativa tributaria, penale tributaria, per autoriciclaggio e ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Meglio decisamente considerare di accedere alla disclosure.
Quali sono i rapporti voluntary internazionale, domestica e ravvedimento lungo?
La collaborazione volontaria rappresenta una procedura che potremmo definire di pacificazione tributaria, individuando una regolarizzazione accessibile a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, giuridiche, o altri enti, residenti o non residenti, per tutti i periodi di imposta per i quali il termine di decadenza non è spirato, e per la totalità degli attivi, siano essi esteri o italiani, e dei componenti reddituali e quindi delle violazioni ad essi connessi.
Voluntary internazionale e domestica possono essere combinate (non devono, a mio parere, salvo che non siano comunque da inserire nel perimetro della voluntary internazionale).
Il ravvedimento è una alternativa, a volte anche conveniente, ma non garantisce copertura penale (salvo quanto sarà previsto dal decreto sulla certezza del diritto).
Fonte IPSOA
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