Caso Google, la cronaca vince sul diritto

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Il diritto all’oblio imposto a Google dalla Corte di giustizia europea nel maggio dello scorso anno (sentenza C 131/12) prende forma. La società californiana ha spiegato che da quel momento in poi le richieste di “sparire” dalla Rete sono diventate sempre più numerose e ha approntato una procedura ad hoc. In questi mesi si è delineata una casistica che si va perfezionando anche grazie agli interventi dei Garanti della privacy.

Come quello effettuato di recente dall’Autorità nostrana dietro ricorso di un cittadino che ha chiesto a Google di rimuovere una notizia, pubblicata su un quotidiano locale, relativa a una vicenda giudiziaria in cui il ricorrente era rimasto coinvolto, ma in una posizione – ha sostenuto l’interessato – di assoluta marginalità. Da qui l’invito al Garante perché intervenisse su Google imponendogli di applicare il diritto all’oblio anche in questo caso. Nel dettaglio, si chiedeva di deindicizzare la ricerca, ovvero di evitare che, digitando determinate parole chiave, la Rete restituisse una serie di risultati in cui il nome del ricorrente risultava associato in maniera fuorviante alla vicenda giudiziaria.

In alternativa, si pretendeva che Google intervenisse sui cosiddetti snippet, ovvero sui “riassunti” di poche righe che appaiono sotto i risultati di una ricerca, a corredo dei link. Si tratta di sintesi automatiche generate dal motore di ricerca. Nel caso in questione finivano sempre per contenere – a detta del ricorrente – il suo nome insieme ai reati più gravi relativi alla vicenda in cui risultava coinvolto, dando un’immagine distorta di quanto poi si raccontava nell’articolo.

Si è trattato della prima volta che la richiesta di diritto all’oblio ha coinvolto gli snippet. La risposta del Garante è stata duplice. Niente da fare per quanto riguarda la richiesta di deindicizzare la ricerca: in questo caso il diritto all’informazione prevale su quello all’oblio, considerato che il resoconto giornalistico è recente e le notizie riportate corrette.

Per quanto, invece, riguarda gli snippet, l’intervento del Garante non è stato necessario, perché Google ha accolto la richiesta del ricorrente e ha fatto in modo che la sintesi sotto il link dell’articolo giornalistico non appaia fuorviante rispetto ai contenuti del pezzo.

Sempre in tema di internet, va ricordato che oggi scattano le regole dettate dal Garante nel maggio scorso per chi acquista prodotti e servizi digitali pagando attraverso smartphone, tablet e Pc. Chi, per esempio, compra video, giochi, e-book o si abbona a un giornale online e ricorre al mobile payment, deve essere informato – da parte delle compagnie che forniscono il servizio di pagamento attraverso il cellulare, le società che assicurano la piattaforma tecnologica e le aziende che offrono contenuti e servizi digitali, nonché da tutti gli altri attori coinvolti nella transazione – del modo in cui vengono utilizzati i dati personali necessari per il pagamento. Di solito si tratta del numero di telefono dell’acquirente, dei suoi dati anagrafici e delle altre notizie “informatiche” necessarie per portare a buon fine il pagamento elettronico.

Il Garante ha imposto che quei dati possano essere conservati per un massimo di sei mesi e siano utilizzati esclusivamente per il servizio di mobile payment. Dunque, niente uso delle informazioni per l’invio di messaggi pubblicitari o per profilare i gusti e comportamenti dell’utente. Regole che sarebbero dovute diventare operative a metà dicembre, ma che una proroga del Garante ha spostato a domani.

FONTE : ILSOlE24ORE

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