CASS 2002 n° 16462 ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN UNICA SOLUZIONE E L’IRPEF

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, E. C. chiedeva che venisse dichiarata la nullità della cartella di pagamento con la quale la locale Esattoria Civica aveva recuperato a tassazione, per l'anno 1983, oneri deducibili pari a lire 30.000.000, costituiti dall'assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione dal ricorrente all'ex coniuge in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale della medesima città il 6.7.1983 a seguito di procedimento instaurato ai sensi dell'art.9 della legge n.898 del 1970.

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