Cura Italia – Misure per mutui e prestiti

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Cura Italia – Misure per mutui e prestiti

Il Decreto Cura Italia per dare liquidità a famiglie ed imprese ha previsto misure sul fronte prestiti e mutui. L’articolo 56 del decreto 18/2020 prevede, infatti, che per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal COVID-19, le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi di una serie di misure di sostegno finanziario.

Tali misure sono:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Restano, tuttavia, escluse le aziende le cui esposizioni debitorie siano classificate come deteriorate.

Sono sospese le rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà. Tale misura è stata estesa anche agli autonomi, senza necessità di presentare l’Isee.

Il sostegno alla liquidità prevede l’uso di strumenti come il Fondo Gasparrini, attualmente riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che presentano autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza.

Per richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 occorre inviare un modulo compilato ed iniviarlo tramite firma digitale o, in assenza di firma digitale, con firma olografa,  unitamente al documento di identità in corso di validità alla propria Banca.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha inoltre disposto la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l’acquisto dei beni strumentali. Tuttavia, i contributi agevolativi alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della Nuova Sabatini non subiranno variazioni e continueranno ad essere erogati.

Studio Giuliano e Di Gravio

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