Il socio lavoratore tra i commercianti. La prova è a carico dell’Inps

0

Previdenza. La Corte d’appello di Milano chiarisce i requisti per l’iscrizione alla Gestione degli autonomi di chi è anche amministratore

Il socio lavoratore tra i commercianti

Il lavoro nella società deve essere abituale – La prova è a carico dell’Inps
La Corte d’appello di Milano (sez. lavoro) con le sentenze 766 e 677 del 5 e 6 ottobre 2015 è tornata ad affrontare il tema dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti di chi sia, al contempo, socio lavoratore e amministratore di società a responsabilità limitata.
Le decisioni confermano che incombe sull’Inps l’onere di provare che il socio lavoratore svolga, con abitualità e prevalenza, la propria attività nella società che amministra. In assenza di tale prova non sussiste l’obbligo di contribuire alla Gestione Commercianti, ma solo quello verso la Gestione separata Inps per il distinto ruolo di amministratore.
Il tema della “doppia” iscrizione alla Gestione Commercianti e alla Gestione separata del socio lavoratore e amministratore è stato oggetto di vari interventi: un contrasto giurisprudenziale composto con sentenza 3240/10 delle Sezioni Unite; una legge di interpretazione autentica (l’articolo 12, comma 11, del Dl 78/10, convertito con Legge 122/10); un’ulteriore sentenza Sezioni Unite (17076/11).
L’oggetto del dibattito riguarda l’articolo 1, commi 203 e 208, della Legge 662/96. Il comma 203 prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dei titolari o gestori in proprio (ivi compresi i soci di srl) di imprese organizzate o dirette «prevalentemente» con il lavoro proprio; che partecipano «personalmente» al lavoro aziendale, con «abitualità» e «prevalenza»; il comma 208 stabilisce invece che i soggetti che esercitano «contemporaneamente» attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria devono essere iscritti in una unica gestione, ossia quella dell’attività cui si dedicano in misura “prevalente”.
L’articolo 12 del Dl 78/10, dando l’interpretazione autentica del citato comma 208, ha indicato che il criterio dell’attività «prevalente» assicura un’unicità di contribuzione solo se le attività concomitanti siano quelle di commercianti, artigiani e coltivatori diretti (che, se esercitate da sole, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni assicurative). Detta norma non trova tuttavia applicazione ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e devono iscriversi alla Gestione separata Inps (quali gli amministratori di società).
Il paradossale punto d’arrivo degli sviluppi normativi e giurisprudenziali sui citati commi 203 e 208 è pertanto il rischio che l’amministratore di una srl (tenuto ad iscriversi alla Gestione separata Inps) debba anche iscriversi alla Gestione Commercianti. Ben venga, allora, lo sforzo giudiziario che traspare dalle due sentenze di cercare criteri distintivi tra l’attività di “amministratore” e di “socio lavoratore”. Su questo fronte la sentenza 766 sottolinea l’esigenza che l’attività del socio lavoratore vada oltre quella che «discende esclusivamente dalla carica di consigliere» e inoltre che risulti essere «imprescindibile» per l’attività d’impresa stessa; la sentenza 677 pone invece l’accento sulla necessità che l’attività «esecutiva» del socio lavoratore (e non solo quella «decisionale», che in quanto tale è tipica anche dell’amministratore) debba prevalere sugli altri fattori produttivi.
Accomunate dal rigore nel verificare la prova, da parte dell’Inps, dello svolgimento «abituale» e «prevalente» di attività lavorativa che giustifichi la contribuzione alla Gestione Commercianti, le due sentenze differiscono nei risultati. Una accoglie la pretesa dell’Inps dal momento che il socio gestiva in prima persona i clienti, le iniziative di marketing, organizzando viaggi e convention, provvedendo personalmente alla gestione del personale e alle decisioni sulle assunzioni; l’altra invece le respinge ritenendo che il fatto che l’amministratore assumesse e licenziasse il personale e formasse gli apprendisti non bastasse a farne un socio lavoratore.
Ilsole24ore
Sergio Antonelli
Uberto Percivalle
Sentenza N. 766 DEL 2015
Per info e assistenza Studio Giuliano e Di Gravio

Share.

About Author

Rispondi