Trust al riparo dalle ipocatastali

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Imposte indirette. Il beneficiario finale dovrà versare le somme richieste solo al momento della cessazione del rapporto

 Trust al riparo dalle ipocatastali – Bocciato il prelievo del 3% alla costituzione perché non c’è passaggio di proprietà.

Al momento della costituzione del trust non vi è alcun passaggio giuridico dell’immobile oggetto dell’istituto. Pertanto sarà solo il beneficiario finale, alla cessazione del trust, a dovere pagare le imposte ipocatastali. A dirlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 6579/46/15 (presidente Zamagni, relatore Chiametti).
L’agenzia delle Entrate di Milano ha notificato un avviso di rettifica e liquidazione con il quale ha chiesto, relativamente all’istituzione di un trust, il pagamento di circa 10mila euro a titolo di imposte ipocatastali. In particolare, per l’agenzia delle Entrate, il disponente – nel momento di costituzione del trust- aveva segregato alcuni beni immobili di sua proprietà a favore dei figli (beneficiari finali del trust). Per questo motivo, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto sussistere la franchigia ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione (e per questo non ha chiesto ulteriori somme), mentre ha ritenuto di dovere recuperare le imposte ipotecarie e catastali, in quanto il compendio dei beni segregato nel trust era principalmente costituito da diritti immobiliari.
In base a queste premesse, una volta rideterminato il valore dei beni, ha applicato rispettivamente le aliquote del 2% e dell’1 per cento.
Contro questo avviso ha proposto ricorso il trustee, ritenendo di avere liquidato correttamente le imposte di donazione e quelle ipocatastali nella misura minima fissa (168 euro per ciascuna imposta) calcolate sulla base imponibile pari a zero, così come determinata sulla base delle norme che disciplinano le donazioni (articolo 2, comma 49 Dl 262/06) e per le imposte ipocatastali (articoli 1, 2 e 10 Dlgs 347/90).

In realtà, la materia è particolarmente controversa a livello di giurisprudenza di merito, tanto è vero che un orientamento risalente alla Commissione tributaria regionale della Toscana (sentenza 112/2013) e proseguito dalla Ctr Campania, sezione staccata di Salerno (sentenza 367/9/13) in linea con le posizioni del fisco circolari (48/E/2007 e 3/E/2008), vorrebbe le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale per il trasferimento di immobili a un trust.
La Ctp ha dato, invece, ragione al contribuente. Infatti per i giudici di primo grado, al caso di specie, non vanno applicate le imposte ipocatastali in quanto non vi è stato alcun trasferimento dell’immobile. In questo senso, nulla risulta dovuto a titolo di imposte sugli immobili (comprese, pertanto, le imposte ipocatastali), in quanto al momento di costituzione del trust non vi è alcun passaggio giuridico dell’immobile oggetto dell’istituto.
Il trust, precisano i giudici milanesi, non comporta un atto di compravendita, bensì con tale atto un soggetto pone sotto il controllo del trustee uno o più beni, di cui il trust diventa titolare e che gestisce e amministra nell’interesse di uno o più beneficiari per il raggiungimento di una finalità.
Il beneficiario finale, con la cessazione del trust – e quindi alla fine della decorrenza del termine di durata del rapporto – dovrà solo corrispondere le imposte ipocatastali, richieste dall’agenzia delle Entrate per l’avvenuto trasferimento di proprietà dell’immobile, mentre nessuna imposta di successione e donazione dovrà allora essere corrisposta in quanto già versata.
Fonte: Il Sole24ore di Francesco Falcone

Scarica la sentenza Ctr-Lombardia-6579-46-2015

Per info e assistenza Studio Giuliano e Di Gravio

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