Antiriciclaggio

Normativa nazionale

La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, sulla base delle competenze indicate nella sezione “Ordinamento italiano”.
Le fonti normative vigenti per l’osservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio sono indicate altresì nella sezione “Adempimenti degli operatori”, distinte per tipologia di adempimento.
Per gli strumenti di ausilio nella rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo si rinvia alla sezione “indicatori e schemi di anomalia”.

Normativa internazionale

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un’articolazione di fonti rappresentata da convezioni internazionali, raccomandazioni del GAFI e norme europee.

Le raccomandazioni del GAFI

Le Raccomandazioni elaborate dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale – GAFI rappresentano gli standard fondamentali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai quali fanno riferimento gli altri organismi internazionali, l’Unione Europea e i singoli Stati.
Alle 40 Raccomandazioni relative all’azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, emanate dal GAFI nel corso del suo mandato e periodicamente aggiornate, si sono aggiunte, negli anni, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel febbraio 2012 con un profondo aggiornamento delle Raccomandazioni, teso a ridefinire un quadro globale e coerente di misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Le nuove Raccomandazioni, corredate da “Note interpretative”, hanno introdotto innovazioni che tengono conto dell’esperienza maturata nell’applicazione degli standard nel corso degli anni, delle criticità riscontrate nelle valutazioni dei sistemi antiriciclaggio nazionali e dell’evoluzione dei rischi.
A testimonianza dell’accresciuta attenzione del GAFI verso i collegamenti tra riciclaggio e illeciti tributari, le violazioni fiscali sono state ricomprese nell’ambito dei reati-presupposto del riciclaggio. E’ stata estesa e razionalizzata l’applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach), che informa con maggiore chiarezza gli assetti nazionali, l’azione delle autorità competenti e quella dei soggetti obbligati, e rende necessario, in ciascun paese, lo svolgimento di un esercizio di risk assessment delle normative, strutture e istituzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato su base periodica.
Sono stati affinati gli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela, chiarendone le modalità di adattamento alle caratteristiche del rischio e rafforzandone l’intensità nei casi di maggiore esposizione (ad esempio, anche le “persone politicamente esposte-PEP” domestiche, oltre a quelle estere, devono essere ora sottoposte a misure obbligatorie di verifica rafforzata). Sono state anche introdotte misure più incisive per assicurare la trasparenza delle società e degli enti e per l’individuazione delle persone fisiche controllanti (cd. “titolari effettivi”).
Misure rafforzate di verifica devono essere applicate anche in relazione ad attività che comportano l’impiego di tecnologie operative di carattere innovativo o la commercializzazione di nuovi prodotti finanziari.
Tra i temi fondamentali delle nuove Raccomandazioni figura anche il rafforzamento delle Financial Intelligence Unit-FIU e dei meccanismi della collaborazione internazionale. Le nuove regole, ispirate agli standard Egmont, adeguano la nozione di FIU e precisano taluni aspetti dell’attività di analisi finanziaria; esse stabiliscono, tra l’altro, un obbligo generale, per le FIU, di prestare la più ampia collaborazione possibile nei confronti delle controparti estere, secondo criteri di reciprocità e di assimilazione dei casi di sospetto rappresentati dalle controparti estere a quelli oggetto di approfondimento domestico.

Normativa comunitaria

Le regole comunitarie in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno recepito, nel tempo, l’evoluzione dei principi internazionali, con l’obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri.
L’impegno antiriciclaggio dell’Unione Europea risale ai primi anni ’90 e si è riflesso, nel corso di oltre due decenni, in tre Direttive, emanate nel 1991 (Direttiva n. 1991/308/CEE del 10 giugno 1991, nel 2001 Direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001) e nel 2005 (Direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005).
La Direttiva 2005/60/CE, attualmente in vigore, detta misure di prevenzione e contrasto volte a prevenire e contrastare il crimine finanziario e a tutelare il sistema finanziario legale e gli intermediari che vi operano dai rischi di illecite infiltrazioni. A questi obiettivi sono preordinati istituti giuridici incentrati, in tutti gli Stati membri, su obblighi posti a carico degli operatori nazionali (intermediari finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari). Questi sono infatti tenuti ad applicare misure di identificazione della clientela e di conservazione della documentazione rilevante in relazione all’apertura di “rapporti di affari” e al compimento di operazioni di importo pari o superiore a determinate soglie, nonché a rilevare e segnalare le operazioni sospette di riciclaggio alle rispettive unità di informazione finanziaria (FIU), da costituirsi in ciascuno Stato membro.
Il quadro delle norme antiriciclaggio adottate dalla Commissione Europea è completato dalla Direttiva n. 2006/70/CE, che disciplina alcuni specifici profili: individua attività che, se svolte in forma limitata o occasionale, non rilevano per l’applicazione delle misure antiriciclaggio previste dalla terza Direttiva; specifica la nozione di “persone politicamente esposte”; descrive situazioni caratterizzate da rischio contenuto, per le quali è possibile l’applicazione di misure semplificate di verifica.
Tra le altre norme dell’Unione Europea che hanno delineato un quadro organico di misure antiriciclaggio, meritano di essere ricordati: la Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 n. 2000/642/GAI), concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni; il Regolamento n. 1889/2005/CE, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, che armonizza il quadro normativo comunitario, introducendo disposizioni volte a garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità europea; il Regolamento n. 1781/2006/CE, che detta disposizioni sulle informazioni che devono accompagnare i bonifici.

NORMATIVA NAZIONALE PRIMARIA

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Attuazione direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in merito al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Provvedimento UIF per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 23 dicembre 2013
Provvedimento UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette del 4 maggio 2011
Consiglio Nazionale del Notariato – Linee Guida in materia di adeguata verifica del 4 aprile 2014
Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007
Provvedimento relativo alle informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all’art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007
Circolare MEF del 30 luglio 2013 relativa all’art. 23 del d.lgs. n. 231/2007
Decreto MEF del 1° febbraio 2013. Decreto Paesi terzi equivalenti
Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 – Professionisti. Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette – PROFESSIONISTI
Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 – Operatori non finanziari. Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette – OPERATORI NON FINANZIARI
Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141. Obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio per professionisti
Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 143. Obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio per operatori non finanziari
Provvedimenti della Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo