Intermediari

Intermediari

Banche e gruppi bancari

Nell’ordinamento italiano l’attività bancaria consiste nell’esercizio congiunto della raccolta di risparmio e di fondi liquidi tra il pubblico e della concessione del credito.

Le banche raccolgono il risparmio e i fondi liquidi con l’obbligo di rimborsarli sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

Coerentemente con l’ordinamento europeo, oltre all’attività bancaria le banche possono svolgere ogni altra attività finanziaria, tranne quelle riservate a soggetti di altra natura.

Le banche possono far parte di gruppi bancari. Un gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate. Capogruppo può essere una banca oppure una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia.

SIM e gruppi di SIM

Le SIM (Società di intermediazione mobiliare) sono imprese di investimento autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF). Per servizi e attività di investimento si intendono le seguenti attività, aventi ad oggetto strumenti finanziari:

  • negoziazione per conto proprio
  • esecuzione di ordini per conto dei clienti
  • sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
  • collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
  • gestione di portafogli
  • ricezione e trasmissione di ordini
  • consulenza in materia di investimenti
  • gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob ed iscritte in un albo tenuto dalla Consob. I gruppi di SIM di cui all’art. 11 del TUF sono iscritti in un albo tenuto dalla Banca d’Italia e soggetti a vigilanza su base consolidata.

SGR, SICAV e SICAF

Le SGR (Società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni.

Le SGR sono autorizzate a:

  • gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV o SICAF
  • prestare il servizio di gestione di portafogli
  • prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti
  • prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di Fondi di investimento alternativi (FIA).

I FIA sono fondi comuni che investono in strumenti finanziari e attività immobiliari caratterizzati da un minor grado di liquidità rispetto agli altri fondi comuni di investimento (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari – OICVM).

Le SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e le SICAF (Società di investimento a capitale fisso) sono organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento rispettivamente dal decreto legislativo 84/1992 e dal decreto legislativo 44/2014 e attualmente disciplinati dal Testo Unico della Finanza (TUF). Gli investitori nel patrimonio di una SICAV possono in qualunque momento ottenere il rimborso del loro investimento; gli investitori nel patrimonio di una SICAF sono vincolati a mantenere il loro investimento per tutta la durata della società.

Le SGR, le SICAV e le SICAF sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia: l’Albo delle SGR (Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di FIA), l’Albo delle SICAV (Sezioni OICVM e FIA) e l’Albo delle SICAF.

Istituti di moneta elettronica – IMEL

Le imprese diverse dalle banche che emettono moneta elettronica. Possono anche prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 11/2010. Possono erogare finanziamenti esclusivamente in relazione ai servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica.

Istituti di pagamento

Sono Istituti di pagamento le imprese, diverse dalle banche e dagli IMEL, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 11/2010.

Conglomerati finanziari

I conglomerati finanziari sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un’impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un’impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario.

Intermediari finanziari, Confidi e Operatori professionali in oro

Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 riforma, in attuazione della Direttiva U.E. n. 48/2008, la disciplina del credito al consumo.

Il decreto contiene una profonda rivisitazione della normativa relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario i cui effetti si manifesteranno gradualmente secondo i termini e le modalità dettate dalle disposizioni transitorie.

Sono in corso i lavori per l’emanazione delle norme secondarie necessarie a dare piena attuazione alla riforma del Titolo V del T.U.B.; fra l’altro, verrà istituito l’albo unico degli intermediari finanziari previsto dalla nuova formulazione dell’art. 106 T.U.B. Fino al completamento della riforma, ai soggetti operanti nel settore finanziario, continuano ad applicarsi le precedenti norme di legge, riportate nell’Appendice al T.U.B., e il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 29/2009.

Le informazioni presenti su questo sito verranno, pertanto, via via aggiornate per tenere conto dei diversi sviluppi della riforma.

Nella sezione dedicata a ogni tipologia di operatore vengono segnalati i primi effetti del provvedimento.

Dal 1° gennaio 2008 la Banca d’Italia ha assunto la gestione e le connesse verifiche degli Albi ed Elenchi relativi agli Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. e relative sezioni e agli Operatori professionali in oro.

I poteri e gli interventi di controllo della Banca d’Italia, finalizzati a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti per l’iscrizione, oltre che la conformità alla normativa di settore, sono differenziati per soggetto e, comunque, meno estesi rispetto a quelli previsti per gli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale.

Si ricorda che gli elenchi relativi agli Agenti in attività finanziaria e alle società di Mediazione creditizia sono ora tenuti dall’Organismo di Agenti e Mediatori (OAM).

Intermediari finanziari ex art. 106

Sono intermediari finanziari ex art. 106 i soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l’attività di concessione di finanziamenti così come definita dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78), oppure servizi di cassa e di pagamento (servicing) in operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla Legge n. 130/1999.

Per informazioni di dettaglio visita la pagina dedicata Intermediari finanziari ex art. 106.

Intermediari finanziari ex art. 107

Nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. sono iscritti:

  • gli intermediari ex art. 106 di maggiore dimensione che concedono finanziamenti di importo superiore a determinate soglie di operatività fissate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  • tutti gli intermediari ex art. 106 che esercitano attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione;
  • i confidi di maggiore dimensione, che superano determinate soglie di operatività fissate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Gli intermediari finanziari iscritti sia nell’elenco ex art. 106 sia nell’elenco ex art. 107 sono indicati sul sito internet della Banca d’Italia solo come intermediari ex art. 107 T.U.B.

La Banca d’Italia iscrive le società finanziarie nell’elenco ex art. 107 T.U.B. dopo averne valutato il possesso di determinati requisiti di tipo organizzativo e patrimoniale. Dopo l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) le società finanziarie sono sottoposte ai controlli di vigilanza microprudenziale della Banca d’Italia.

La riforma del 2010 prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e ne affida la tenuta alla Banca d’Italia.

La riforma prevede, altresì, una disciplina transitoria per i soggetti già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 o nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 T.U.B. (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010).

Confidi (Intermediari finanziari ex art. 155 comma 4)

Si intendono per Confidi – Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi – i soggetti che, ai sensi della Legge 326/2003, svolgono esclusivamente l’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

In particolare, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 155, comma 4, del Testo Unico Bancario (T.U.B.) sono espressamente sottratti all’applicazione delle disposizioni del Titolo V del T.U.B. relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).

I confidi iscritti ai sensi dell’art. 155, comma 4, del Testo Unico Bancario (T.U.B.) nell’apposita sezione dell’elenco generale, possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella “prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie” volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito dalla Legge 326/2003). A tali operatori è pertanto precluso l’esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, il rilascio di fidejussioni nei confronti del pubblico nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art. 106.

La riforma del 2010 prevede l’istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi. La tenuta di quest’elenco sarà affidata a un apposito Organismo (cfr. artt. 112, 112-bis, T.U.B.).

La riforma prevede, altresì, una disciplina transitoria per i soggetti già iscritti nella apposita sezione di cui all’articolo 155, comma 4, T.U.B. (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010).

Per informazioni di dettaglio visita la pagina dedicata ai Confidi.

Operatori professionali in oro

È operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell’oro come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Per informazioni di dettaglio visita la pagina dedicata agli Operatori professionali in oro.