Segnalazioni di operazioni sospette

Lineamenti generali

– Istruzioni

Lineamenti generali

L’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone a un’ampia platea di soggetti (cd. “soggetti obbligati”), costituiti da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (cfr. art. 11), professionisti (cfr. art. 12), revisori (cfr. art. 13) e altri operatori non finanziari (cfr. art. 14), di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Per gli intermediari finanziari, l’obbligo segnaletico a partire dal 2008 è esteso all’ulteriore ipotesi di sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, nell’ambito delle misure restrittive adottate dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea nei confronti dell’Iran.

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, il decreto prevede alcuni strumenti operativi: gli indicatori di anomalia, emanati da autorità diverse su proposta della UIF (art. 41, comma 2 e 3); i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b).

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione (art. 41, comma 4 e 5). Le modalità di segnalazione sono regolate in modo differenziato a seconda della tipologia di soggetti obbligati (artt. 42, 43, 44).

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 41, comma 6).

Il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette è definito dalla UIF con proprie Istruzioni, emanate con Provvedimento del 4 maggio 2011 (artt. 6, comma 6, lett. e-bis e 41, comma 1-bis).

La UIF effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (artt. 6, comma 6, lett. b e 47, comma 1, lett. a). La UIF può a tali fini acquisire ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso, scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU).

L’analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico–finanziario, volte a comprendere, sulla base dell’insieme degli elementi acquisiti, il contesto all’origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.

Al termine dell’analisi finanziaria, la UIF trasmette le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi; comunica all’Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate, dandone comunicazione al segnalante mediante un flusso di ritorno (art. 9, comma 9 e 10; art. 47, comma 1, lett. c) e d); art. 48, comma 1).

L’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. In proposito il decreto prevede che: i soggetti obbligati e gli ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione (art. 45, comma 1 e 2); la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante (art. 42, comma 4; art. 43, comma 3; art. 44, comma 2); gli Organi Investigativi sono tenuti ad omettere, nelle denunce eventualmente trasmesse all’Autorità Giudiziaria, l’identità delle persone fisiche e degli altri soggetti obbligati che hanno inviato la segnalazione (art. 45, comma 6); l’Autorità Giudiziaria può richiedere l’identità del segnalante solo con decreto motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede (art. 45, comma 7).

Istruzioni

Le modalità di compilazione e di inoltro e iI contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 6, lettera e-bis del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici, pubblicati e periodicamente aggiornati sul presente sito internet.

Le segnalazioni sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia.

Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF. L’iscrizione prevede la registrazione al portale e la compilazione e l’invio tramite posta elettronica di un “modulo di adesione”, da corredare in alcuni casi di ulteriore documentazione. Le abilitazioni per l’accesso al portale sono rilasciate, di regola, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta. Al termine della registrazione, a ciascun segnalante è assegnato un “codice segnalante” che lo identifica in maniera univoca negli archivi della UIF, da utilizzare in tutti gli scambi informativi con l’Unità.

Le informazioni di dettaglio sulle procedure di registrazione e la relativa documentazione di supporto sono disponibili nella sezione “Portale INFOSTAT-UIF – Modalità di registrazione” del presente sito.

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

  • dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante
  • elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi
  • elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto
  • eventuali documenti allegati

La compilazione e l’inoltro delle segnalazioni avviene tramite l’utilizzo del data entry disponibile sulportale INFOSTAT-UIF ovvero mediante caricamento (upload), sul medesimo portale, di files predisposti con applicativi proprietari, rispettando gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del Provvedimento.

Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici, effettuati dai segnalanti, mediante gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della UIF (in fase di acquisizione della segnalazione), volti ad assicurare la l’integrità e la compatibilità delle informazioni fornite.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO