Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Lineamenti generali

L’art. 40 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che le banche e altri intermediari finanziari trasmettano mensilmente alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività.

L’elaborazione e lo studio di tali dati da parte dell’Unità contribuiscono alla c.d. analisi strategica su singole anomalie riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali (cfr. art. 6, comma 7 del d.lgs. n.231). Le analisi, che possono avvalersi di metodi di tipo descrittivo o di più complesse metodologie quantitative per lo studio di grandi masse di dati, ad esempio di tipo statistico–econometrico, sono finalizzate a far emergere eventuali esposizioni al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte di settori dell’economia e a definire i fenomeni e i trend che caratterizzano l’immissione di proventi illeciti nel circuito finanziario.

La produzione e l’invio in modalità telematica mediante il portale Infostat-UIF delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.) sono disciplinati dal Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013 (che ha sostituito il precedente del 22 dicembre 2011).

Le segnalazioni prendono in considerazione le operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico(AUI) e le operazioni disposte da società quotate (diverse dagli intermediari finanziari), benché non soggette alla registrazione in AUI (cfr. art. 3 comma 2 del Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013).

Istruzioni

La produzione e l’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.AR.A. sono disciplinati dalProvvedimento UIF del 23 dicembre 2013. Eventuali segnalazioni sostitutive relative a periodi precedenti devono essere realizzate seguendo le disposizioni attuative in vigore alla data di riferimento della segnalazione, di seguito riportati nella sezione normativa previgente.

In particolare, nelle segnalazioni S.AR.A. confluiscono informazioni relative alle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI) e a quelle disposte da società quotate, benché non registrate in AUI (cfr. art. 3 comma 2). Le operazioni oggetto di segnalazione devono essere aggregate secondo lo schema segnaletico riportato nell’Allegato 3 del citato Provvedimento.

Le segnalazioni devono essere inviate, con cadenza mensile, in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF e devono pervenire alla UIF entro e non oltre il secondo giorno del terzo mese successivo al mese di riferimento delle operazioni segnalate. Nel caso in cui tale giorno coincida con una festività, il termine per l’inoltro è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Tutti i soggetti obbligati (cfr. art. 2 del Provvedimento) devono pertanto registrarsi al portale secondo le modalità pubblicate nella sezione “Modalità di registrazione al portale Infostat-UIF”, entro 30 giorni dalla data di inizio della loro attività.

Il portale Infostat-UIF consente l’invio dei dati aggregati secondo tre modalità di invio alternative:

  • Data entry: il segnalante può compilare la segnalazione mensile inserendo manualmente i dati in un’apposita maschera disponibile sul portale.
  • Upload: il segnalante può predisporre un file in formato XBRL contenente i dati della segnalazione mensile, da inoltrare per il tramite del portale. Tale modalità di invio presuppone lo sviluppo da parte del segnalante di appositi applicativi proprietari per la realizzazione del file nel formato atteso. Gli standard di riferimento per la realizzazione del file sono riportati nella sezione “Documentazione tecnica per l’invio dei dati SARA”.
  • Application to Application (A2A): il file XBRL contenente i dati della segnalazione mensile, realizzato secondo gli standard precedentemente citati, può anche essere inviato in modalità automatica, senza l’intervento manuale dell’operatore sul portale. A tal proposito la piattaforma espone un Web Service che deve essere richiamato dal segnalante mediante procedure applicative proprie, sviluppate secondo quanto riportato nella relativa documentazione pubblicata nella sezione “Documentazione tecnica per l’invio dei dati SARA”.

Controlli statistici

Per migliorare la qualità dei dati e per fornire ai segnalanti un ausilio per individuare operazioni da valutare ai fini della segnalazione di operazioni sospette, i dati inviati mensilmente nelle segnalazioni S.AR.A sono sottoposti ad una serie di controlli statistici, tesi ad individuare dati statisticamente anomali (outliers o rilievi statistici), puntualmente notificati agli intermediari segnalanti. A loro volta, gli intermediari verificano sui propri archivi se l’origine dell’anomalia sia da ricondurre a un errore di segnalazione, a un’effettiva anomalia di una singola transazione (da segnalare eventualmente come operazione sospetta) o a peculiari caratteristiche dell’operatività dell’intermediario o della sua clientela:

  • nel caso in cui gli intermediari, effettuate le verifiche, riscontrino errori di segnalazione, sono tenuti a inviare il sostitutivo della segnalazione errata (cfr. art. 6 comma 2, del Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013) tramite il portale Infostat-UIF;
  • nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga che i record oggetto di rilievo sono corretti, gli intermediari devono procedere alla conferma dei dati, utilizzando l’apposita funzione disponibile sul portale Infostat-UIF. Ove opportuno, se una o più operazioni sottostanti il dato oggetto di rilievo statistico appaiono, alla luce del riesame determinato dall’anomalia statistica, riferibili a una operatività sospetta, gli intermediari provvedono alla corrispondente segnalazione ex art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.

I riscontri a fronte dell’invio dei rilievi statistici (conferma del dato ovvero invio di segnalazione sostitutiva) devono essere forniti dai segnalanti nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dal quindicesimo giorno del mese di scadenza del termine di invio della segnalazione (ad esempio, nel caso del mese di gennaio, per il quale i dati aggregati devono essere inviati entro il 2 aprile, la risposta a eventuali rilievi statistici deve essere fornita entro il 15 giugno).

Il quadro concettuale utilizzato per l’identificazione dei rilievi statistici sono descritti sinteticamente nell’allegato metodologico.

Eventuali richieste di chiarimento da parte degli intermediari destinatari dei rilievi statistici devono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: uif.analisi@bancaditalia.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO