La comunicazione di irregolarità (o avviso bonario)

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L’Agenzia delle Entrate effettua i c.d. controlli automatizzati di tutte le dichiarazioni, sulla base dei dati disponibili (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/1972 per l’Iva). Qualora riscontri degli errori, prima di notificare la cartella di pagamento, invia a contribuente la comunicazione di irregolarità (chiamata anche avviso bonario), dove sono indicate in maniera sintetica le correzioni apportate ed eventualmente le somme dovute. Il contribuente in questo modo ha la possibilità di recarsi all’ufficio per chiarire la propria posizione  prima dell’iscrizione a ruolo.

E’ doveroso ricordare che le comunicazioni degli esiti del controllo automatico non sono veri e propri atti impositivi, pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

La loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella.

 

LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ O AVVISO BONARIO

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

 

Nella comunicazione di irregolarità sono riepilogati in maniera sintetica gli errori riscontrati dall’Agenzia delle Entrate e le variazioni operate, a seguito dei controlli sulle dichiarazioni. Nella comunicazione sono riportati anche:

¨    la maggior imposta eventualmente dovuta;

¨    la sanzione ridotta ad 1/3 di quella ordinaria del 30%, ossia pari al 10%;

¨     gli interessi, calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, all’ultimo giorno del mese antecedente alla “Data di elaborazione della comunicazione”;

¨     l’avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Nella comunicazione è allegato anche il mod. F24 precompliato, che consente di versare le somme che scaturiscono dall’avviso ((l’importo indicato tiene conto della sanzione ridotta).

INVIO DELLA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE O ALL’INTERMEDIARIO

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

¨     con raccomandata, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione;

¨     attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

Per comprendere la ragione delle diverse modalità di invio, si ricorda che per le dichiarazioni presentate in via telematica da intermediari abilitati (compreso il modello 730), il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:

¨    direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata;

¨     tramite l’intermediario che ha effettuato l’invio della dichiarazione. La scelta va effettuata in dichiarazione:

ü   nel frontespizio del modello di dichiarazione modello Unico, barrando le caselle “invio avviso telematico all’intermediario” e “ricezione avviso telematico”.

ü   nel modello 730, barrando la casella nel riquadro “Firma della dichiarazione”.

In assenza dell’opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

LE ALTERNATIVE DEL CONTRIBUENTE

 

Il contribuente che riceve un avviso di irregolarità ha due possibilità:

¨     nel caso in cui egli ritenga errato il contenuto della comunicazione (in tutto o in parte), potrà recarsi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia Entrate e chiedere la correzione o l’annullamento dell’avviso bonario. E’ possibile anche telefonare al call center 848-800.444, in questo caso la documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa anche tramite fax; o contattare l’Agenzia mediante la procedura CIVIS, se abilitato a Fisconline. In alternativa è possibile usare il servizio di assistenza attraverso la posta certificata Pec.  In questo caso se l’Agenzia conferma le ragioni del contribuente:

ü   completamente, annulla la comunicazione ed emette un avviso di regolarità;

ü   in parte, apporta una modifica alla comunicazione di irregolarità, e il nuovo importo dovuto dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data della comunicazione definitiva.

¨     nel caso in cui, invece, il contribuente ritenga corretta la variazione operata dall’Agenzia delle Entrate, dovrà versare l’ammontare indicato nella comunicazione entro i termini stabiliti, usufruendo così della riduzione della sanzione. I termini sono:

ü   30 giorni dalla ricezione cartacea della comunicazione;

ü   60 giorni dalla data in cui l’avviso bonario è stato trasmesso (nel caso in cui il contribuente abbia scelto l’avviso bonario per via telematica).

VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI

 

Le somme dovute in base agli avvisi bonari, come anticipato prima, possono essere versate con il mod. F24 precompilato allegato alla comunicazione, rivolgendosi alla banca/posta, anche da parte dei soggetti titolari di partita IVA (non vi è l’obbligo di effettuare i versamenti in via telematica).

Se si intende compensare le somme dovuti con eventuali crediti disponibili occorre preparare un nuovo modello F24, e in tal caso è obbligatorio l’utilizzo del canale telematico per i titolari di partita Iva. Nel modello va inoltre riportato il numero di codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento (i dati sono indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione).

POSSIBILITA’ DI RATEIZZARE GLI IMPORTI

È possibile anche rateizzare gli importi dovuti in un massimo di:

¨    6 rate trimestrali, se l’ammontare dovuto è ≤ 5.000 €;

¨    20 rate trimestrali, se l’ammontare dovuto è > 5.000 €.

La prima rata scade entro 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal 1°giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l’importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (pari al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (1% dal 1° gennaio 2014). Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

Con la risoluzione n. 132/2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.

FONTE : FISCOETASSE.IT

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