Poteri di vigilanza del giudice delegato sulle vendite fallimentari.

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Tribunale Roma 03 giugno 2014 – Pres. Giovanna Russo – Est. Luisa De Renzis.

Fallimento – Vendite fallimentari – Poteri di vigilanza del giudice delegato – Verifica e valutazione dell’attività gestoria – Vendita fallimentare con partecipazione di trust – Fattispecie

Il generale potere di vigilanza e di controllo riconosciuto al giudice delegato dal primo comma dell’articolo 25 L.F., impone una verifica della legalità degli atti, ivi compresi quelli relativi alle vendite fallimentari. L’esercizio di tale funzione di vigilanza involge la verifica e la valutazione dell’attività gestoria in relazione a tutti gli aspetti della procedura ed è un potere riconosciuto non solo in linea generale dall’articolo 25, comma 1, L.F. ma anche dall’articolo 31, comma 1, L.F. in relazione all’attività di amministrazione del patrimonio fallimentare. (Nel caso di specie il collegio ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale il giudice delegato ha provveduto alla revoca dell’ordinanza di vendita ritenendo necessari approfondimenti in ordine alla perizia di stima dei beni, alla natura giuridica del trust ed alla sua legittimazione a partecipare alla gara ad acquistare i beni nell’ambito della vendita fallimentare nonché in relazione a possibili profili di violazione delle norme sulla responsabilità patrimoniale secondo le quali il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed a quelle procedurali che regolano il regime delle vendite con incanto che vietano al debitore di acquisire beni all’asta direttamente, per interposta persona o mediante fiduciario). 

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Fonte : ILCASO.IT

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