Prima casa: sì al bonus con la donazione.

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Prima casa: sì al bonus con la donazione.

Una decisione della CTR Lombardia in linea con l’orientamento della Cassazione Nel caso di vendita infraquinquennale, la decadenza dall’agevolazione “prima casa” non opera se, entro un anno dall’alienazione, si acquista, anche a titolo gratuito, un’altra abitazione principale. A sostenerlo è la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 6363/24/14).

La controversia è originata da alcuni avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali (bonus) c.d. “prima casa” nei confronti di due contribuenti di Pavia. La revoca è avvenuta perché l’immobile acquistato con le dette agevolazioni era stato venduto prima che fossero decorsi 5 anni e senza che ne fosse stato acquistato, entro un anno, un altro a titolo oneroso. Ebbene, con il ricorso i contribuenti hanno eccepito l’illegittimità della revoca perché entro un anno dall’alienazione avevano ricevuto in donazione un altro immobile, poi adibito ad abitazione principale. Pertanto doveva ritenersi rispettata la normativa di riferimento, che infatti non prevede un obbligo di riacquisto avente causa onerosa ai fini della richiesta delle agevolazioni “prima casa”. Ebbene, contrariamente a quanto fatto dalla CTP, la CTR ha aderito alla tesi dei contribuenti.

In base al comma 4 della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/86, la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” non opera se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, procede all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale; la stessa norma non specificané la natura né la causa contrattuale dell’atto di riacquisto. Pertanto, secondo i giudici della CTR, “in mancanza di indicazioni contrarie della norma – tali da limitare ai soli casi di riacquisto a titolo oneroso l’effetto esimente della decadenza – non si vede per quale ragione debba essere considerato decaduto dalle agevolazioni il contribuente che abbia compiuto – nel rispetto del termine annuale previsto – un atto di riacquisto a titolo gratuito, adibendo il nuovo immobile a propria abitazione principale”. Per impedire la decadenza dell’agevolazione è dunque sicuramente necessario l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, non anche il pagamento di un corrispettivo. Può quindi mantenere l’agevolazione in parola il soggetto che abbia inizialmente effettuato un acquisto a titolo oneroso e che, successivamente, abbia operato un altro acquisto, anche con modalità diverse rispetto all’esborso di denaro: è da preferire l’eccezione più ampia di “acquisto” nella quale rientra anche la donazione. Sulla scorta di queste considerazioni è stato accolto l’appello dei contribuenti, con conseguenteannullamento degli avvisi di liquidazioni. Si segnala che questa pronuncia della CTR meneghina è in perfetta sintonia con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte. In particolare, con la sentenza n. 5689/14, la Quinta Sezione ha sostenuto che “il punto n. 4 Nota II bis parte prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, in fondo, quando stabilisce che per il mantenimento dell’agevolazione si deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire ‘a propria abitazione principale’non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr. Cass. n. 16077/13).

Autore: Redazione Fiscal Focus

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