Cassazione: solo la verifica della presenza del destinatario nel territorio di residenza «salva» l’atto
Ricerca nell’intero Comune per la notifica della cartella
Il notificatore deve sempre verificare la presenza del destinatario sia all’indirizzo dove è stata richiesta la notifica sia nell’intero Comune. Infatti egli deve sempre verificare quanto già risulta dai registri pubblici. Poi non è sufficiente attestare sulla relata «sconosciuto sui citofoni» per fare presumere lo svolgimento di ricerche in grado di individuare il destinatario come «sconosciuto in loco». Infine la relata di notifica non ha valore di fede privilegiata per i meri giudizi formulati senza indicare i fatti su cui si fondano. Così la Cassazione n. 24082-15 (Pres. Cicala, Rel. Cosentino) depositata ieri.
Grazie alla notifica di un’intimazione di pagamento, un uomo apprende dell’avvenuta notifica di una cartella effettuata tempo prima dal concessionario. Egli contesta in Ctp il debito tributario in quanto non gli è mai stata precedentemente notificata la cartella.
Nello specifico la relata lo indica come soggetto sconosciuto presso la sua residenza anagrafica, senza che questa annotazione provi l’effettivo svolgimento di ricerche idonee per individuare la sua effettiva residenza che in quel momento era stata appena trasferita.
Ma per il concessionario la relata compilata in base al tentativo di notifica basta per attestare validamente la sua irreperibilità assoluta, in quanto non risulta il suo nominativo sul citofono presso l’indirizzo ancora indicato sul registro anagrafico.
Il giudice di primo grado accoglie la tesi del contribuente e il concessionario si rivolge così in appello, dove il giudice, in riforma della sentenza opposta, sancisce invece la validità della notifica. Ma la Cassazione accoglie per contro il ricorso dell’uomo per i seguenti motivi: il tentativo di notifica presso la residenza anagrafica per attestare l’irreperibilità assoluta del destinatario ai sensi dell’articolo 60, lett. e), Dpr 600/73, non basta, perché anche se è ignoto il nuovo indirizzo del destinatario è compito del notificante verificare la presenza del destinatario sia all’indirizzo dove è stata richiesta la notifica che nell’intero comune; la relata «sconosciuto sui citofoni» non basta per fare presumere l’effettuazione di ricerche al fine di indicare il destinatario come «sconosciuto in loco», perché l’acquisizione di notizie e/o effettuazione di ricerche, pur non essendo regolata da alcuna norma, deve essere compiuta per giustificare il percorso logico inteso a ricondurre correttamente il tentativo di notifica; infine, la fede privilegiata attribuita alla relata di notifica fino a querela di falso, riguarda le sole attestazioni positive dell’ufficiale giudiziario e non anche le attestazioni negative formulate senza dare conto dei fatti su cui vengono basati i giudizi indicati.
Fonte: Ilsole24ore – Ferruccio Bogetti Gianni Rota
Scarica la sentenza: Corte di Cassazione n. 24082 del 15