Patent box modalità di determinazione del contributo economico
La determinazione del contributo economico alla produzione del reddito derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali per accedere al patent box è effettuata, nell’ambito di un ruling con l’Agenzia delle Entrate, sulla base degli standard internazionali dell’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida sui prezzi di trasferimento.
L’Agenzia delle Entrate precisa che nei casi in cui si ricorra ad altri metodi di calcolo, la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall’OCSE siano stati considerati meno appropriati.
Il calcolo del contributo economico alla produzione del reddito derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali è effettuato, nell’ambito della procedura di ruling con l’Agenzia, sulla base di standard internazionali riconosciuti dall’OCSE, come richiamato nelle linee guida sui prezzi di trasferimento.
Il 4 dicembre 2015 è stato diffuso in bozza, dall’Organismo italiano di valutazione un discussion paper in cui si illustrano quattro metodi per la determinazione di tale contributo economico.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate è se gli stessi siano ritenuti conformi alle indicazioni del D.M. 30 luglio 2015 e se dunque, i contribuenti, possono utilizzarli nell’ambito dei ruling in fase di attuazione, e se eventualmente esistono altri metodi ritenuti validi dall’Agenzia.
Come noto la normativa nella determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali, si basa sugli “standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che occorre applicare il metodo più appropriato al caso di specie tenendo conto che, a parità di condizioni di applicabilità:
– il metodo del confronto di prezzo (CUP) è preferibile a tutti gli altri;
– i metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili a quelli reddituali basati sull’utile delle transazioni (es. Profit split).
Esistono tuttavia delle situazioni in cui i metodi basati sull’utile possono risultare più appropriati rispetto ai metodi tradizionali, come per esempio il caso in cui siano implicati beni immateriali di elevato valore e per cui vi sia una carenza di informazioni disponibili e/o affidabili, da non poter individuare sul mercato transazioni comparabili tra imprese indipendenti.
L’Agenzia ha precisato che nei casi in cui si ricorra ad altri metodi di calcolo, la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall’OCSE siano stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie e delle ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato fornisse una soluzione migliore.
Per quanto riguarda invece, i beni legati fra loro da un vincolo di complementarietà, l’articolo 1, comma 148, della legge di Stabilità 2016 ha modificato l’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) introducendo il nuovo comma 42-ter.
Grazie a questo intervento, il legislatore ha chiarito che più beni collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell’agevolazione Patent box.
Infatti, il vincolo di complementarietà non è più limitato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto o processo.
L’Agenzia ritiene che tale nuova disposizione possa applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31 dicembre 2015.
Fonte: IPSOA
Studi Giuliano e Di Gravio