Commissione Rordorf, crisi d’impresa: nel disegno di legge le linee guida della riforma.
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza elaborato dalla Commissione Rordorf. Il disegno di legge va a completare e ad integrare le disposizioni normative varate nel decreto 83 del 2015 ed allinea la normativa italiana in tema d’insolvenza a quella presente negli altri Stati membri, salva una successiva attività di armonizzazione normativa su base comunitaria in fase di definizione. Il tentativo è quello di attuare un organico approccio di riforma attraverso un nuovo Testo unico dell’insolvenza.
Obiettivo del presente contributo è quello di rappresentare in maniera sintetica i principali interventi normativi inseriti nel disegno di legge delega messo a punto dalla Commissione Rordorf e approvate dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016. Il tentativo è quello di attuare un sistematico e organico approccio di riforma della materia concorsuale attraverso quello che dovrebbe rappresentare il nuovo Testo unico dell’insolvenza.
L’accavallarsi, lo stratificarsi di interventi normativi diversi, tutti all’insegna dell’emergenza, e la frequenza del cambiamento del dato normativo, non ha facilitato e non facilita una lettura coerente del quadro normativo fallimentare che rimane sospeso e incastonato tra il vecchio sistema normativo di cui al regio decreto e le diverse legiferazioni intervenute dal 2006 ad oggi. Questo è il motivo che ha indotto il Ministro della Giustizia a istituire la Commissione Rordorf il cui scopo è stato quello di tentare di trovare, attraverso lo strumento della legge delega, un momento di organicità, di tracciare delle linee sistematiche di una normativa concorsuale ormai troppo “stiracchiata” nel tempo e proveniente da istanze diverse. In questo framework si è dovuto pensare molto all’istituto del concordato preventivo, ma soprattutto si è voluto mettere l’accento su tutti quegli strumenti, di cui il concordato preventivo costituisce uno degli esemplari, che possono consentire una più precoce individuazione ed emersione dei sintomi della crisi d’impresa anche mediante strumenti di allerta con una forte valenza recuperatoria che è propria del c.d. concordato in continuità che dovrebbe diventare la vera essenza della procedura negoziale di risanamento e che dovrebbe garantire la conservazione dei valori aziendali e consentire la permanenza dell’azienda nel mercato.
Gli obiettivi del legislatore.
Con l’approvazione del disegno di legge delega il legislatore si pone nel solco già tracciato dal d.l. 83/2015 che ha il pregio di sostenere, con incisivi ma non risolutivi interventi, il perseguimento di una emersione tempestiva della crisi d’impresa che limiterebbe le perdite dell’intero tessuto economico oltre che consentire, laddove possibile, il risanamento aziendale a beneficio della preservazione dei valori aziendali. Nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare viene eliminata la parola “fallimento” da sempre portatrice di discredito e negatività non necessariamente giustificati dall’esito sfortunato di un’attività d’impresa che implica sempre e comunque un rischio d’impresa, facendo ricadere tale fattispecie in una possibile fase “fisiologica” della vita di un’impresa.
Il giudice competente.
Per efficientare la gestione delle procedure concorsuali è stata introdotta la figura del giudice specializzato. La dimensione spesso ridotta della maggior parte dei tribunali e il loro esiguo numero di giudici preposti alla disciplina concorsuale, non consente un sufficiente livello di specializzazione in ambito di procedure concorsuali. Tra le alternative al vaglio della Commissione si è preferito optare per l’ipotesi che vede la concentrazione delle procedure di maggiori dimensioni presso i tribunali delle imprese, lasciando ai tribunali oggi esistenti, secondo i normali criteri di competenza, le procedure di sovraindebitamento, con la trattazione delle rimanenti procedure tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata. L’obiettivo è, comunque, quello di procedere a un adeguato potenziamento degli organici esistenti congiuntamente all’emanazione di disposizioni tese ad assicurare un più elevato livello di specializzazione.
Gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati.
Tali istituti si collocano in una fase stragiudiziale dove il debitore deve “stringere” accordi con i creditori. Gli accordi di ristrutturazione non hanno di fatto mai riscontrato il favore diffuso degli operatori, a causa delle sua rigidità legate alla necessità di raggiungere l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e alla disponibilità di una provvista finanziaria necessaria a pagare integralmente i creditori estranei. Per tali motivi la Commissione Rordorf ha ipotizzato l’eliminazione o la riduzione della soglia del 60% dei crediti a patto che sia attestata l’idoneità dell’accordo alla soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori estranei alla trattativa, salvo che il debitore intenda chiedere misure protettive quali la sospensione delle azioni esecutive o cautelari durante le trattative. Lo schema ipotizza anche l’estensione degli effetti dell’accordo o dell’eventuale convenzione di moratoria ai creditori non aderenti qualora l’accordo venga raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti. Stesso meccanismo dovrebbe operare per accordi circoscritti a singole categorie omogenee di creditori purché ciò non pregiudichi il pagamento integrale dei creditori appartenenti alle altre categorie.
Il gruppo d’imprese.
La riforma in corso non poteva non colmare una lacuna dell’attuale legge fallimentare che non considera il concetto di insolvenza di gruppo anche alla luce del recente Regolamento UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera che impone una disciplina della crisi di gruppo che il legislatore non contempla, eccetto talune disposizioni in tema di amministrazione straordinaria. E’ stata, quindi, ipotizzato lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza di gruppo, con appositi criteri di competenza territoriale, con obblighi di reciproca informazione a carico degli organi della procedura nel caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse. E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti del gruppo, sia per l’ammissione di tutte le società del gruppo alla procedura di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, mediante la presentazione di un piano concordatario unico o di piani collegati ed interferenti. Tutto ciò nel rispetto dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa.
Il tentativo di eliminare la differenza tra creditori aderenti e creditori estranei per cercare di portare l’accordo verso l’intera massa creditoria potrebbe avere quale aspetto negativo quello di modificare un sistema che finirebbe per accostare eccessivamente questo istituto al concordato preventivo. L’innovazione potrebbe riguardare il tentativo di raggiungere, in entrami gli istituti negoziali, l’omogeneità delle posizioni creditorie.
Le procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
Il principio della salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà, riportati nella Raccomandazione della Comunità europea del 2014, rappresenta uno snodo cruciale nello schema di legge delega laddove vengono istituiti apposite procedure di allerta volte ad anticipare l’emersione della crisi mediante una rapida analisi delle cause del malessere economico finanziario dell’impresa, e successivamente mirate a supportare i negoziati in vista del raggiungimento dell’accordo con i creditori, o con alcuni di essi. Il successo di tali procedure non può prescindere dalla tempestività del loro azionamento; in tale ottica è necessario configurare un sistema di incentivi, per chi vi ricorra, e di disincentivi per chi non vi ricorra, qualora sussistano le condizioni. Tali procedure di allerta dovranno assumere un carattere confidenziale e stragiudiziale; è proprio la confidenzialità il punto critico di tale sistema preventivo che mal si coniuga con i comportamenti che potrebbero assumere alcuni operatori di mercato, quali ad esempio gli istituti di credito. Va, inoltre, compreso come gli organi di controllo societari e revisori dovranno comunicare all’organo amministrativo lo stato di crisi visto che tale compito/obbligo ricade già nei doveri/poteri imposte dalle norme codicistiche e dai principi di comportamento.
Il concordato preventivo.
La Commissione ha ritenuto di circoscrivere tendenzialmente l’istituto in questione alla sola ipotesi del concordato in continuità attualmente disciplinato dall’art. 186 bis l.fall.. Il favor verso l’istituto concordatario trova una sua giustificazione, infatti, non quando lo stesso persegua gli scopi tipici del fallimento, o allineandoci alle auspicate modifiche lessicali della “liquidazione giudiziaria, bensì quando lo stesso favorisca la continuità aziendale e una migliore soddisfazione dei creditori sociali. E’ stata comunque ipotizzata l’eventualità di un concordato liquidatorio purché preveda la provenienza alla procedura di risorse esterne rispetto al valore dell’attivo realizzabile, e purché tale apporto permetta un aumento “apprezzabile” dei vantaggi ai creditori rispetto all’ipotesi fallimentare. Il disegno di legge delega tiene ferma la recente previsione normativa che introduce quale requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l’assicurazione del pagamento di almeno il 20% (quale media sul totale crediti o ragionando sui crediti delle singole classi?) dei crediti chirografari.
C’è molto da disquisire su tale aspetto dove l’equivoco è rappresentato da un atteggiamento fortemente punitivo dello status assunto dal debitore, tanto da confondere e assimilare la figura dello stesso con quella dell’impresa, che potrebbe portare a un disgregamento di quei valori di cui generalmente anche i concordati liquidatori sono detentori.
Il procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza.
La Commissione ha ritenuto necessaria la creazione di un unico procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza che contenga tutte le iniziative di carattere giudiziale finalizzate sia alla conservazione o alla liquidazione dell’impresa o del patrimonio del debitore. In tale unica sede procedimentale dovranno confluire tutte le domande ed istanze di creditori, pubblico ministero e debitore in vista dell’adozione o dell’omologazione della soluzione più appropriata nel rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate.
Altri aspetti trattati nel disegno di legge delega.
Il disegno di legge delega si sofferma ad enunciare i nuovi principi dell’istituto della liquidazione giudiziale chiamata a prendere il posto dell’attuale procedura di fallimento rendendola più rapida e snella nella sua applicazione pur conservando gli attuali caratteri fondamentali. Viene dato, inoltre, spazio all’istituto dell’esdebitazione da applicare alle insolvenze di minor portata conseguentemente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. Viene anche revisionata la procedura di sovraindebitamento al fine di armonizzarla con le modifiche che si intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi d’impresa. Ulteriori riforme attengono la procedura di liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria.
Ultimo aspetto degno di nota è la richiesta contenuta nel disegno di legge delega di procedere ad una riforma della disciplina penale dell’insolvenza quale diverso modo di porsi da parte del legislatore di fronte a tale fenomeno in corso di profonda rivisitazione normativa.
Fonte: Ipsoa.