Lavoratore non gode le ferie entro l’anno? Sì al risarcimento
Pubblicato il 19/02/2016
Le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente, altrimenti, decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente un’indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento per le ferie non godute nell’anno.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza n. 1756/2016.
Nella vicenda in esame, la ricorrente, società radiotelevisiva italiana, era stata condannata a risarcire i danni al dipendente, pagando allo stesso la somma di seimila euro quale indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti, nel corso degli anni di lavoro. La Corte di merito aveva escluso che il credito si fosse prescritto, trattandosi di indennità avente natura risarcitoria, per cui soggetta al regime della prescrizione ordinaria. Inoltre, era stato ritenuto sufficiente a fondare il diritto dell’appellato, la circostanza che la datrice di lavoro non aveva garantito al lavoratore, la fruizione del diritto alle ferie attraverso una corretta programmazione del lavoro. La società ha dunque proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito, condividendo consolidati indirizzi di legittimità (Cass. Sez. L. n. 20836 dell’11/9/2013), che il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l’art. 36 Cost., comma 3, prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Le ferie hanno una rilevante valenza in quanto sono finalizzate non solo al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore durante lo svolgimento del lavoro, ma anche in quanto consentono di poter coltivare interessi di natura extralavorativa, trattandosi di un periodo di tempo libero retribuito. Dunque, le ferie costituiscono un diritto correlato alla persona, e vanno considerate più in funzione della qualità della vita che in relazione al rispetto degli obblighi contrattuali; ciò è stato precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 543/1990: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3, garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione“.
La Cassazione ha rilevato che a norma dell’art. 2109 c.c., comma 2, spetta esclusivamente al datore di lavoro l’esatta determinazione del periodo feriale, rientrando nel potere organizzativo e direttivo dell’impresa; mentre il lavoratore ha soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Non può desumersi alcuna rinuncia se il dipendente non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro momento, per cui il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797).
Nella vicenda in esame, la società ricorrente non poteva imporre il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento del lavoratore, avendo la stessa determinato i presupposti di tale situazione, ed essendo le ferie volte al recupero delle energie psico-fisiche del dipendente durante il rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso. Orbene, se le ferie non vengono effettivamente godute, anche nel caso in cui non vi sia una responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore un’indennità sostitutiva avente natura sia risarcitoria, in quanto idonea a compensare il danno costituito dal mancato riposo, sia retributiva, in quanto costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa nel periodo che, pur essendo retribuito, doveva essere destinato al godimento delle ferie annuali. Per tali ragioni, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: Altalex, 19 febbraio 2016. Nota di Maria Elena Bagnato