Contratti della crisi coniugale. Si alla totale esenzione da ogni tributo disposto dall’articolo 19 della legge 74/1987, per gli «atti relativi al procedimento di separazione o divorzio».

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Contratti della crisi coniugale. Si alla totale esenzione da ogni tributo disposto dall’articolo 19 della legge 74/1987, per gli «atti relativi al procedimento di separazione o divorzio».

Chiarezza sull’applicabilità del regime di totale esenzione da ogni tributo disposto dall’articolo 19 della legge 74/1987, per gli «atti relativi al procedimento di separazione o divorzio».

La pronuncia de qua, ripercorre il trascorso normativo e giurisprudenziale sul tema della tassazione degli atti di trasferimento di proprietà tra i coniugi in occasione della separazione e\o del divorzio, laddove protesi alla definizione dei rapporti patrimoniali, anche in considerazione del recente quadro d’interventi c.d. di “degiurisdizionalizzazione”.

La sentenza n. 3110/2016 prende dunque atto che un ormai quasi ventennale orientamento dottrinale abbia sottoposto a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente . detti ed accordi stipulati “in occasione della separazione”, affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.

La tesi innanzi ricordata trae certamente nuova linfa in un contesto normativo che – quantunque in modo non sempre consapevole e soprattutto coerentemente – ha certamente attribuito all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale.

In considerazione di tale mutato contesto sociale e normativo, non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare – quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere – che detti negozi siano da intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

Cass. Sez. Trib. Civ. n. 3110-2016

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