Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato il 02/03/2016.
E’ legge, dopo cinque letture parlamentari, l’omicidio stradale: il Senato ha finalmente approvato il ddl, sul quale il governo aveva posto la fiducia, con 149 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti. Ecco cosa prevede la legge approvata.
Omicidio stradale, pena fino a 12 anni. Viene introdotto un reato autonomo di omicidio e lesioni stradali con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità: la pena va da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale con ubriachezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti; la pena va da 5 a 10 anni nel caso in cui il guidatore risulti un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, per eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua; infine la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Aggravante per chi fugge. E’ stata anche aumentata l’aggravante per la fuga. Il senato aveva previsto un aumento della pena da un terzo alla metà mentre ora va da un terzo a due terzi ed è stata inserita una norma di chiusura: prevede che la pena non possa comunque essere inferiore a 5 anni. Inoltre la pena è stata aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.
Lesioni stradali. E’ stato introdotto in maniera speculare anche il reato autonomo di lesioni stradali. Rispetto al Senato sono aumentate le pene: in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e all’uso di stupefacenti il Senato aveva disposto una pena da 2 a 4 anni, ora per le lesioni gravi va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni; in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (per eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da da 2 a 4 anni. Negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni. Anche per le lesioni l’aggravante per la fuga ora va da un terzo a due terzi e è stata anche qui inserita una norma di chiusura: la pena non può comunque essere inferiore a 3 anni. Sia per l’omicidio che per le lesioni in caso in cui l’evento sia conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.
Revoca della patente. La patente è revocata per 10 anni per omicidio stradale “semplice”, 15 anni per tutti gli altri casi, termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga. Revocata per 5 anni per le lesioni, termine elevato fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
Obbligo arresto in flagranza. L’arresto è obbligatorio per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti. L’emendamento introdotto alla Camera ha previsto quindi l’arresto obbligatorio in flagranza solo in questo caso di omicidio stradale.
Disegno di legge, definitivamente approvato il 02/03/2016
Fonte: Altalex.