Antiriciclaggio: schema d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio. Regole antiriciclaggio anche per i tabaccai. Obblighi per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.
La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva AMLD), abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio ed allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.
Il Dipartimento del tesoro, ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo, predisposto nel rispetto dei criteri di delega per il recepimento della IV Direttiva AMLD, volto a rettificare la normativa antiriciclaggio nazionale (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni) nonché ad emendare le disposizioni normative collegate alla materia.
Obiettivo della consultazione è quello di acquisire i primi orientamenti e le osservazioni che i soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza, volessero segnalare.
Regole antiriciclaggio anche per i tabaccai. Obblighi per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
In particolare per quelli che gestiscono, tra gli altri servizi, le ricariche di carte prepagate, la nuova frontiera dei trasferimenti di denaro verso l’estero e senza controlli. Lo schema di dlgs sulla revisione delle disposizioni antiriciclaggio (dlgs 23172007) in consultazione pubblica fino al 20 dicembre drizza le antenne e corre ai ripari verso quello che al momento è considerato un buco nero dei flussi finanziari. Un soggetto va in tabaccheria, acquista online le carte twins, gemelle, una la tiene per sé l’altra la invia all’estero. Una volta arrivata a destinazione la carta, il canale di trasferimento del denaro senza controllo è attivo. Non è più necessario passare dal tradizionale money transfer, è sufficiente andare in tabaccheria, ricaricare la carta, senza onerosi costi di commissione, avvisare il proprietario della carta gemella e nel giro di pochi secondi i soldi sono nella sua disponibilità anche dall’altra parte del globo. (Fonte: Italiaoggi)
Ai sensi del nuovo arti. 3, comma 5, lett. h) rientreranno tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventicorso forzoso. Inoltre, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all’articolo 17-bis , (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi) sono inseriti due nuovi commi, 8 bis e 8 ter, prevedendo l’iscrizione di tali prestatori di servizi in una nuova sezione speciale e disponendo che saranno stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’ attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di
comunicazione.
schema_decreto_legislativo_recepimento_IV_AML
Per info e chiarimenti Studio Giuliano e Di Gravio