Recepita la IV direttiva antiriciclaggio.

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Recepita la IV direttiva antiriciclaggio.

Con il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2017, è stata recepita la IV direttiva antiriciclaggio – direttiva UE 2015/849.

I punti cardini della IV direttiva antiriciclaggio, si possono sintetizzare nell’opportunità di ampliare l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi, nonché l’ambito delle prestazioni da monitorare, nella semplificazione delle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, nell’ampliamento del principio dell’approccio basato sul rischio con la previsione di un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Il decreto legislativo di recepimento della IV direttiva, nel seguire le indicazioni contenute nella direttiva stessa, ha introdotto quelle misure ritenute utili per una valida risposta alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, graduando i controlli e le procedure in funzione del rischio.

Importanti novità riguardano anche le disposizioni attinenti al trust.

L’articolo 1 offre la definizione di prestatori di servizi relativi a società e trust con ciò intendendo ogni persona fisica o giuridica svolgente le funzioni di fiduciario di un trust espresso o di un soggetto giuridico analogo o provvede affinché un’altra persona occupi tale funzione.

L’articolo 3 individua le categorie dei soggetti obbligati all’adeguata verifica.  Fra esse, i professionisti dei quali il comma 4/a indica i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; e il comma 4/c /5 i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Il comma 5 è riferito alla categoria degli altri operatori non finanziari fra i quali sono compresi i prestatori di servizi relativi a società e trust o soggetti giuridici analoghi, ove non rientranti nella categoria degli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Gli articoli 6,7,8 e 9 riconoscono alla Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), alla autorità di vigilanza di settore, alla Direzione nazionale antimafia, al Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia, il potere di accedere alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese.

La novità più rilevante è contenuta nell’articolo 21 comma 3 che prevede, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali,la loro iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust, dovrà essere comunicata telematicamente al Registro delle imprese, dal fiduciario o da altre persone – per conto del fiduciario. L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniara prevista all’articolo 2630 c.c.

Il comma 4 individua gli enti, le autorità e i soggetti che hanno accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust.

Con decreto ministeriale saranno individuati tra gli altri:

  • i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese;
  • le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
  • le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle autorità;
  • le modalità di consultazione da parte dei soggetti obbligati;
  • le modalità di dialogo fra i Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l’Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale, ovvero alla partita IVA del trust, degli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti i trust, rilevanti in qaunto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte dirette o indirette;

La possibilità di consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio.

L’art. 22 disciplina gli obblighi del cliente nel fornire le informazioni necessarie per consentire ai soggetti obbligati di adempiere all’adeguata verifica.

In particolare il comma 5 stabilisce che i fiduciari di trust espressi debbono ottenere e detenere, per un periodo non inferiore a cinque anni, le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust in riferimento all’identità del fondatore, del fiduciario, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, dei beneficiari o classi di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il trustee, inoltre, è obbligato a dichiarare di agire in tale veste, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica.

Quanto al contenuto degli obblighi di adeguata verifica, l’art.18 comma 1/b, prevede fra gli altri e con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, che la identificazione avvenga attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, le misure che consentono di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente.

L’art. 42/2 fissa poi un obbligo per i soggetti obbligati all’adeguata verifica, di astenersi dallo instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali, ponendo fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

 

Studio Giuliano e Di Gravio

 

Scarica qui la Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2017.

 

 

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