Deducibili i contributi alla cassa notariato

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I contributi alla cassa del notariato sono deducibili dal reddito professionale

I contributi versati dai notai alla cassa del notariato sugli onorari sono indubbiamente connessi all’attività professionale svolta e sono deducibili. Non si può, infatti, limitare il concetto di inerenza alle sole spese necessarie per la prededuzione del reddito ed escluderlo per quelle che sono conseguenza del reddito prodotto.

Lo ha stabilito la Cassazione con Cass. ordinanza 321 del 2018 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La vicenda riguarda due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un notaio con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la deducibilità dal reddito professionale (e, quindi, ai fini IRAP) dei contributi previdenziali obbligatori versati alla Cassa nazionale del notariato in quanto ritenuti non strettamente inerenti all’attività professionale e quindi non deducibili ai fini Irap.

Sia la Ctp che la Ctr annullavano gli atti impugnati.

Con successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54

Il motivo è stato considerato infondato in quanto secondo la Cassazione non si può limitare il concetto di inerenza alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluderlo per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto. Tale distinzione non si rinviene nella legge e non è neppure ricavabile dall’aggettivo “inerente” usato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericità, richiede un rapporto di intima relazione tra due cose o idee che si può verificare sia quando l’una sia lo strumento per realizzare l’altra sia quanto ne sia l’immediata derivazione (cfr. Cass. 2781, n. 3595, n. 3596 del 2001). Tale principio vale anche per il nuovo articolo 54 del Tuir in quanto se è vero che non rientrano tra quelli stabiliti a carico del cliente, vanno fatti rientrare nella prima parte del primo comma, tra le “spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione”, ovvero alle spese che, come quelle in esame, sono inerenti all’attività svolta. Di conseguenza sono deducibili i contributi alla cassa notariato

Sulla questione si registrano divisioni nella giurisprudenza di merito: ad esempio secondo la Ctr Puglia (sentenza 661/7/17) i contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo e non dal reddito di lavoro autonomo. Secondo i giudici il contributo obbligatoriamente versato dai notai alla propria cassa previdenziale per gli atti soggetti ad annotazione nei repertori ed in proporzione agli onorari percepiti rivestono natura previdenziale ed assistenziale, tendendo ad assicurare al professionista il diritto alla pensione e ad una assistenza socio/sanitaria in occasione di malattia e/o infortuni. In ragione di tale finalità il detto contributo è avulso dal processo produttivo in senso proprio, non potendosi configurare un rapporto di causa ed effetto tra le due autonome sfere di operatività, la prima attinente direttamente la sfera personale del professionista e l’esigenza dello Stato di assicurare ad ogni cittadino tutela previdenziale ed assistenziale, la seconda riguardante prettamente la produzione nella prospettiva di maggiori ricavi. Ne deriva che solo i costi sostenuti in funzione della produzione del reddito professionale possono essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo, né rileva il fatto che detti contributi siano commisurati all’ammontare degli onorari del professionista.

Secondo l’altro orientamento, ribadito dalla pronuncia in commento e maggioritario nella giurisprudenza di legittimità (recentemente richiamato dalla sentenza della Ctp di Vicenza 222/03/17), sono considerati deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; ciò in virtù dell’articolo 50, comma primo, del dpr 597/1973 (ora art. 54 dpr. 917/1986), il quale consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese “inerenti” all’esercizio dell’arte o professione, “per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto (Cass. civ., Sez. 5, sez. n. 278/2001; nn. 3595 e 3596 del 2001; n. 1939 del 2009).

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